Coronavirus: Modalità di ingresso in azienda: i poteri di controllo del datore di lavoro.
Stiamo vivendo una situazione di emergenza e questo giustifica misure emergenziali, ma fino a che punto ci si può spingere?
Fino a non molti giorni fa, si sarebbe discusso sul punto.
Dopo che molti imprenditori hanno attuato misure di contenimento del contagio come il controllo della temperatura corporea dell’utenza in ingresso, soprattutto i lavoratori, oppure hanno chiesto il rilascio di un’autodichiarazione relativa agli ultimi spostamenti, il Garante della Privacy ha divulgato una comunicazione (2.3.2020) in cui ha ritenuto illegittimi simili controlli.
La tesi spostata dal Garante si è concentrata sulla disciplina legale in tema di trattamento dei dati personali, evidenziando come le indagini effettuate dal datore di lavoro coinvolgano dati rilevanti ex art. 9 GDPR – gli ex dati sensibili – ammissibile solo in alcune circostanze, non ritenute sussistenti in questo caso. Si è così valorizzato il generale divieto al datore di effettuare indagini sanitarie, rivendicando il ruolo del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che imporrebbe una modifica prima di attuare forme di controllo aggiuntive.
Con l’aggravarsi delle condizioni è emersa una seconda tesi. La tutela della salute pubblica va ritenuta prevalente rispetto agli altri diritti in gioco, con l’effetto che va operato un bilanciamento che favorisca la prima sui secondi. Ciò non può portare ad un sacrificio di diritti, ma si ammette che i controlli in ingresso alla fabbrica siano ammissibili anche se trattano dati sensibili purché si rispettino alcune misure di sicurezza (riservatezza, non acquisizione né conservazione del dato, procedura svolta da operatori adeguati, etc). Inoltre, il rischio generalizzato escluderebbe la necessaria modifica del DVR prima di attuare detti rapporti.
Per evitare incertezze e difformità di tutela, Governo e Parti Sociali hanno trovato un punto di sintesi il 14 marzo col protocollo per regolarizzare le misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Con esso si incentiva da un lato l’autoreponsabilizzazione del lavoratore, chiamato a rimanere a casa se presenta sintomi riconducibili al contagio in atto o a fornire ogni informazione utile a prevenire una diffusione nell’azienda, dall’altro si ammette il datore ad eseguire controlli all’ingresso, sia nelle forme del controllo della temperatura corporea sia nella richiesta di un’autodichiarazione. Il tutto senza escludere l’obbligo di informare i dipendenti sulle condotte da tenere.
Non volendo sacrificare la privacy, si chiede di tutelare la riservatezza dei dati e la dignità del lavoratore anche nel caso di allontanamento per riscontro di sintomi, di fornirgli informativa adeguata anche oralmente, di limitare la raccolta dati allo stretto necessario e non conservarli se non in modo sicuro e fino al termine dello stato di emergenza.
Sul punto sembra quindi essersi trovata una disciplina condivisa, tuttavia la situazione è ancora in evoluzione, tant’è chi si ammette l’impresa a concordare accordi con le parti sociali che integrino le misure previste o ne dispongano di più incisive. Non resta che augurarci che non si arrivi a questo punto.
Avvocato Francesco Bonifazzi

