Nullità claims made: il giudice di merito deve definire i contenuti della clausola sostitutiva di quella dichiarata invalida
Con il termine claims made (che potrebbe tradursi con “a richiesta fatta”) si intende uno dei due regimi a cui può essere assoggettata una polizza di responsabilità civile verso terzi (con esclusione delle polizze per responsabilità derivante da circolazione di veicoli a motore). In sostanza, con il regime di claims made si assume che il sinistro venga “attivato” dalla richiesta di risarcimento che l’assicurato riceve durante il periodo di validità o di vigenza della polizza, e pertanto le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta.
Il caso sul quale la Corte si è trovata a pronunciarsi riguardava l’ipotesi di responsabilità di una struttura sanitaria e la clausola oggetto della pronuncia in esame riteneva in copertura le richieste risarcitorie avvenute nella durata del contratto purché “siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e quindi non in data antecedente l’effetto della presente polizza”.
Il Tribunale in primo grado aveva dichiarato la nullità della clausola claims made per vessatorietà; la Corte di appello aveva confermato la nullità motivata sulla base della mancanza di causa e violazione di norme imperative.
La Corte di Cassazione, innanzitutto, rileva che il giudizio sulla validità e invalidità della clausola deve compiersi con riguardo al complesso delle clausole del contratto assicurativo tenuto conto del “risultato operativo finale”, che emerge in base alla interpretazione sistematica delle condizioni contrattuali e dalla esecuzione. In questo senso la Corte risulta in linea con la Cassazione S.U. n. 22437/2018, per la quale l’indagine sulla validità/invalidità della clausola “riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti”.
Dopodiché la Corte passa ad esaminare la clausola in questione. La clausola claims made non sarebbe vessatoria, non integrando una limitazione della responsabilità, ma rappresenterebbe un ostacolo per l’assicurato all’accesso alla prestazione indennitaria assicurativa. La clausola nello specifico prevede che la garanzia venga concessa nei casi in cui il fatto e la richiesta risarcitoria si siano entrambi verificati nella durata del contratto, o al massimo la richiesta avvenga entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso. I giudici di legittimità sul punto richiamano la posizione presa dalla Cassazione a S.U. con la pronuncia n. 9140 del 2016 che ha statuito il principio secondo cui “nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (cd. clausola “claims made” mista o impura), non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero – ove applicabile la disciplina del D.Lgs. n. 206 del 2005 – per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali; la relativa valutazione va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata“.
La Corte ritiene inoltre che a seguito della dichiarazione di nullità della clausola claims made non debba essere applicato il modello loss occurrence (l’impresa individua il sinistro che determina il sorgere del diritto dell’assicurato nel fatto illecito non nella richiesta risarcitoria), ma, come già affermato dalla Cass. a S.U. n. 22437/2018, debba essere integrato il contenuto contrattuale individuando i modelli di clausola delimitativa del rischio presenti sul mercato e individuare quello maggiormente rispondente ad un equilibrato assetto dei rapporti tra le parti, così riadeguando “le condizioni di polizza in funzione della causa concreta, tenendo conto anche di tutti gli altri elementi (ulteriori clausole delle CGC; criterio di calcolo dell’importo del premio; durata di efficacia del contratto; sinistrosità pregressa, ulteriori coperture assicurative, ecc.), a condizioni operative compatibili con gli interessi perseguiti al momento della stipula dai soggetti contraenti, così da salvaguardare una causa del contratto funzionale alla volontà delle parti di concordare una prestazione assicurativa che contemplasse un rischio contraddistinto dal duplice elemento della verificazione del sinistro e della richiesta risarcitoria pervenuta dal danneggiato”.

