Danni provocati dall’alterazione del deflusso delle acque? Il comune risponde ex art. 2043 c.c.

Con l’ordinanza del 24 marzo 2021, n. 8272, la Cassazione civile, II sez., è intervenuta recentemente in tema di responsabilità civile ex art. 2043 c.c. per i danni causati dallo scolo delle acque provenienti dalla sovrastante strada comunale, non adeguatamente mantenuta dall’ente locale.

Il caso trae origine dall’azione promossa dalla proprietaria di un immobile, che evocava in giudizio il Comune, lamentando di aver subito il crollo del muro di delimitazione del confine della sua proprietà a causa dello scolo delle acque provenienti dalla sovrastante strada comunale, non adeguatamente mantenuta dall’ente locale, ed invocando la condanna del Comune all’esecuzione delle opere necessarie ad assicurare la corretta canalizzazione degli scoli e ad eliminare la causa del danno lamentato. In particolare, la ricorrente rivolgendosi alla Corte di Cassazione lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 913 c.c. (che disciplina lo scolo delle acque tra fondi confinanti), perché la Corte di Appello avrebbe deciso la controversia sulla base della disposizione anzidetta, senza considerare tuttavia che nel caso di specie non si controverteva di rapporti tra proprietari di fondi confinanti, ma di danno derivante dall’omessa custodia e manutenzione di bene di proprietà pubblica.

La Corte di Cassazione, dopo aver richiamato i presupposti necessari per l’applicabilità della norma in esame – nello specifico 1) l’esistenza di una relazione di vicinitas tra i fondi; 2) l’esecuzione di opere di sistemazione agraria o comunque di modificazione dello stato dei luoghi in grado di incidere sul naturale scolo delle acque; 3) la diretta derivazione, da dette opere, di un danno per uno dei due fondi – rileva che la costruzione o ristrutturazione di una strada, che realizzi una esigenza di traffico, non è riconducibile alle superiori esigenze della produzione agraria che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 913 c.c., possono eccezionalmente giustificare la modificazione del flusso naturale delle acque piovane, con corresponsione di una indennità al proprietario del fondo pregiudicato.

Pertanto, in presenza di opere destinate ad assolvere ad esigenze generali, quali la regolazione del traffico, non sarà applicabile la norma di cui all’art. 913 c.c., ma occorrerà fare riferimento al generale principio del neminem laedere, con conseguente applicazione del canone generale della responsabilità da fatto illecito, e dunque dell’art. 2043 c.c., sia con riferimento alla costruzione, che alla manutenzione e custodia, delle predette opere.

Principio del neminem laedere che si estende al rapporto tra il Comune ed i suoi abitanti, verso i quali l’Amministrazione ha l’obbligo di adottare, nella costruzione delle strade pubbliche, gli accorgimenti e i ripari necessari per evitare che, dalla strada, le acque che nella medesima si raccolgono o che sulla stessa sono convogliate, legalmente o illegalmente, possano defluire in modo anomalo nei fondi confinanti, così impedendo di arrecare loro un danno ingiusto.

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