E’ nulla la registrazione del marchio “spaghetto quadrato” in quanto privo di capacità distintiva
Secondo la recente pronuncia della Corte di Cassazione requisito fondamentale per la registrazione di un marchio è il carattere distintivo dello stesso, per questo non possono essere registrati segni che descrivono solo le caratteristiche di un prodotto o di un servizio.
E’ di pochi giorni fa l’ordinanza n. 53 della Suprema Corte, nella quale i Giudici di legittimità tornano a pronunciarsi sulle caratteristiche necessarie affinché un marchio possa essere registrato e quindi tutelato.
La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso proposto da La Molisana, noto pastificio di Campobasso, contro la decisione della Corte d’Appello territorialmente competente che si era pronunciata a favore della società Barilla, la quale aveva chiesto e ottenuto la dichiarazione di nullità del marchio “spaghetto quadrato”.
Brevemente si ricorda che il marchio è il segno distintivo che identifica immediatamente un servizio, un prodotto o qualunque oggetto immesso sul mercato e venduto; spesso per il consumatore si identifica con il concetto di brand. La sua funzione principale è quella di dare un’origine, un riferimento per riconoscere la provenienza di un prodotto di un’azienda.
La normativa italiana che disciplina i marchi d’impresa è principalmente contenuta nel D. Lgs. 30/2005, Codice della Proprietà Industriale; in particolare, l’articolo 7 del predetto codice stabilisce che possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni idonei a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese, nonché a essere rappresentati nel registro in modo da consentire la determinazione chiara e precisa dell’oggetto della protezione conferita al titolare.
Tra i requisiti che un marchio deve avere per poter essere registrato la normativa prevede che il segno prescelto debba essere dotato di novità, capacità distintiva, e liceità.
Ed è proprio sul requisito della capacità distintiva che la Corte di Cassazione si è soffermata nella pronuncia qui in commento, ribadendo il principio secondo cui non si possono registrare parole di uso comune, il cui scopo è semplicemente quello di descrivere il prodotto. I giudici di legittimità hanno confermato la decisione della Corte d’Appello, secondo cui la parola “spaghetto quadrato” menziona solo un prodotto alimentare della tradizione italiana, come lo spaghetto, indicando solo la sua caratteristica non più cilindrica, ma nella sua forma più recente e moderna con la «sezione orizzontale quadrata».
L’unica eccezione che giustificherebbe la registrazione di un marchio privo di capacità distintiva è la cosiddetta secondarizzazione del marchio (secondary meaning). Questa si verifica quando l’uso e la diffusione di quel marchio sono tali da assumere un significato preciso e identificare proprio quel prodotto presso i consumatori, nonostante la parola che lo compone sia solo indicativa di una qualità del prodotto.
Nel caso di specie, però, la Suprema corte ha escluso non solo la capacità distintiva del marchio “spaghetto quadrato”, ma anche la sua secondarizzazione, decretando quindi in modo definitivo la nullità della registrazione effettuata da La Molisana.

