La concorrenza sleale nel settore agroalimentare: le novità del D. Lgs. 198/2021
La disciplina sulla concorrenza sleale nel settore agroalimentare è stata modificata con l’entrata in vigore del D.lgs 198/2021, che – in attuazione della Direttiva europea 2019/633 – ha provveduto a definire e tipizzare una serie di pratiche commerciali vietate nei contratti “business to business” (B2B).
In particolar modo la finalità di questo nuovo decreto è quella di garantire una maggiore tutela per i fornitori e gli operatori del settore agricolo e alimentare e si è resa necessaria per contrastare le pratiche subite dagli agricoltori e dalle piccole e medie imprese, in violazione dei principi di buona fede e correttezza.
In generale la concorrenza sleale consiste in tutti gli atti e i comportamenti messi in atto da un imprenditore, contrari ai principi di buona fede e correttezza professionale e idonei a causare un danno all’attività di un’altra impresa. Ai sensi dell’art 2598 del codice civile, costituiscono atti di concorrenza sleale: a) quelli che mediante l’utilizzo di marchi o segni imitativi, sono volti a creare confusione nell’acquirente; b) quelli che sono finalizzati a produrre discredito dei prodotti altrui; c) quelli che si appropriano di pregi e caratteristiche di altra azienda concorrente. L’autore degli atti di concorrenza sleale è tenuto al risarcimento del danno se è provato che questi siano stati compiuti con dolo o colpa grave.
Il D.lgs 198 del 2021, affiancandosi alla disciplina codicistica, introduce una disciplina specifica per gli atti di concorrenza sleale nel settore agroalimentare.
L’ambito di applicazione del decreto concerne tutte le cessioni tra fornitori e acquirenti e aventi ad oggetto prodotti agricoli e alimentari, eseguite da fornitori stabiliti nel territorio italiano, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti stessi. Nello specifico, il decreto definisce come “acquirente” qualsiasi persona fisica o giuridica o autorità pubblica ricompresa nell’Unione Europea che acquista prodotti agricoli e alimentari, e come “fornitore” qualsiasi produttore, persona fisica o giuridica che si occupa della vendita di prodotti agricoli e alimentari.
Definito l’ambito di applicazione, si evidenzia che il decreto in commento da una parte abroga l’art. 62 del D.L n. 1/2012, il quale tipizzava una serie di condotte commerciali vietate, dall’altra con l’art 4 introduce una serie di pratiche commerciali da considerarsi vietate, distinguendole in due gruppi: una “Black list” e una “Grey list”.
Nella “Black list” sono ricomprese tutte quelle pratiche commerciali in ogni caso vietate in quanto considerate atti di concorrenza sleale. L’elenco delle condotte sempre vietate è piuttosto ampio e per brevità espositiva se ne segnalano solo alcune: a) l’annullamento, da parte dell’acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni, salvo eccezioni da indicare con un successivo regolamento (art. 4 c. 1 lett. c); b) la modifica unilaterale, da parte dell’acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari (art. 4 c. 1 lett. d); c) l’inserimento, da parte dell’acquirente, di clausole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per il deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e alimentari che si verifichino presso i locali dell’acquirente o comunque dopo che tali prodotti siano stati consegnati (art. 4 c. 1 lett. f); d) l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illecita, da parte dell’acquirente, di segreti commerciali del fornitore (art. 4 c. 1 lett. h).
L’art. 4 c. 4 d.lgs. 198/2021 elenca poi le pratiche facenti parti della “Grey list”: in questo secondo gruppo sono ricomprese quelle pratiche commerciali vietate, salvo che non siano oggetto di uno specifico accordo intercorso tra le parti, in termini chiari e univoci. Tale accordo deve ritrovarsi o nel contratto di cessione, o nell’accordo quadro ovvero in un altro accordo successivo dal quale si desume una volontà esplicita delle parti di accettare quella pratica.
Ad esempio, si presumono vietate, salvo patto contrario, le clausole contrattuali che pongono a carico del fornitore i rischi propri del venditore come: la restituzione di prodotti rimasti invenduti; i costi per l’immagazzinamento, l’esposizione, e la messa in commercio dei prodotti del fornitore, oppure per gli sconti sui prodotti venduti come parte di una promozione; i costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.
Una disposizione importante, poi, è quella che si occupa delle vendite sottocosto di prodotti agricoli e alimentari: questa pratica “è consentita solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità, oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta”, definendo, lo stesso decreto, come “prodotti agricoli e alimentari deperibili” tutti quei prodotti che per loro natura potrebbero diventare inadatti alla vendita decorsi 30 giorni dalla loro raccolta, produzione o trasformazione.
L’art. 11 del D. lgs 198 del 2021 disciplina poi le sanzioni applicabili in caso di messa in atto di pratiche commerciali scorrette. A tal proposito si evidenza che si tratta di sanzioni amministrative di tipo pecuniario.
Ad esempio, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3,5 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento, in ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 1.000 euro.
O ancora, nel caso di pratiche commerciali vietate incluse nella “Grey List”, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento, in ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 15.000 euro.
Il decreto, infine, individua nell’ ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari) l’Autorità nazionale incaricata di vigilare sul rispetto di queste norme.
Con questa novità legislativa è auspicabile una tutela crescente nella concorrenza e nei rapporti commerciali tra i fornitori e gli operatori del settore agricolo e alimentare.

