Le nuove sfide delle i.a.: il diritto d’autore “artificiale”
L’avvento e lo sviluppo costante delle Intelligenze Artificiali (d’ora innanzi “IA”) hanno portato immense novità di diverso carattere nella quotidianità di tutti. Considerando il forte impatto di queste tecnologie occorre analizzare vantaggi e criticità delle stesse, concentrandosi su quelle relative al Diritto d’Autore.
Per Intelligenza Artificiale si intende un insieme di applicativi – solo software o anche supportati da hardware – dotati di capacità che, agli occhi di un comune osservatore, parrebbero di competenza solamente umana. Quindi, si tratta di programmi avanzati che si pongono come obiettivo quello di svolgere mansioni che normalmente potrebbe svolgere soltanto una persona.
Le IA sono poi diversificate al loro interno sulla base delle reali capacità che posseggono, sia in termini di elaborazione che in termini di mansioni pratiche che sono in grado di svolgere. Vi sono, quindi, i sistemi di IA Debole, che compiono mansioni di carattere più routinario, e quelli di IA Forte, che invece sono in grado di svolgere attività più complicate, maggiormente vicine a quelle che potrebbe svolgere del personale specializzato in quel settore. La differenza sostanziale, però, tra queste due tipologie di IA è che quella Debole sostanzialmente simula l’intelligenza umana, senza pretendere di possederla, mentre quella Forte ha come scopo quello di creare una vera e propria mente artificiale, con capacità uguali o superiori rispetto a quelle umane.
Parlando di diritto d’autore applicato alle IA è lecito chiedersi se un dispositivo di Intelligenza Artificiale creasse in completa autonomia un prodotto (opera d’arte, un testo, un oggetto) chi verrebbe considerato come autore dello stesso, e chi ne deterrebbe i diritti.
In tal senso in Italia la normativa di riferimento è la legge n. 633 del 1941. Questa, oltre a fare preciso riferimento – all’art. 1 – ad “opere di ingegno creativo”, agli artt. 6 e 7 specifica come l’autore sia il creatore dell’opera, individuale o collettiva e che, in generale, la tutela accordata dal diritto d’autore è riferibile all’autore inteso come persona fisica.
Dal punto di vista comparatistico anche nel Copyright Act statunitense, pur non essendo specificato chi sia il titolare del diritto, pare escludersi la possibilità di riconoscere il diritto d’autore alle macchine; ciò si deduce dal riferimento al concetto di persona fisica che altre norme fanno per quanto concerne la realizzazione dell’opera.
Ai sensi del Copyright, Design and Patent Act britannico, invece, si ritiene autore dell’opera realizzata tramite un dispositivo di IA il creatore della configurazione della macchina stessa, negando però il riconoscimento del diritto morale d’autore a chiunque abbia realizzato un’opera (esclusivamente) mediante l’utilizzo di un sistema di IA.
Anche sul versante europeo le norme e la giurisprudenza paiono reticenti rispetto ad un’apertura alla possibilità di riconoscere quale autore diretto dell’opera un sistema di IA. Infatti, le Direttive europee Database e Software (rispettivamente 96/9/CE e 2009/24/CE ) fanno esplicito richiamo al concetto di “persona fisica” ed, inoltre, la Corte di Giustizia Europea ha manifestato contrarietà alla possibilità che si possa configurare un qualsivoglia diritto autoriale direttamente riconducibile alle IA, basando questa affermazione sul fatto che gli unici soggetti giuridici degni di tale tutela siano le persone fisiche (o, eventualmente, le persone giuridiche). L’elemento (mancante) che viene principalmente contestato ai dispositivi di Intelligenza Artificiale è la creatività, in quanto ogni Software, dal più al meno avanzato, ha comunque come base un creatore umano e, pertanto, non vi è certezza del processo “decisionale” della macchina che si pone a fondamento dell’opera realizzata. In realtà, specie nel caso dei sistemi di IA più avanzati, cioè quelli di Deep Learning, in alcun modo dipendenti dalla programmazione del loro creatore, tale contestazione non troverebbe fondamento, in quanto il percorso della decisionale della macchina non solo sarebbe libero, ma anche imprevedibile.
In tema di diritto d’autore delle IA sono sorte alcune controversie giudiziarie che hanno avuto particolare risonanza mediatica e rilievo giuridico.
Nel caso Dabus (trattasi di sistema di intelligenza artificiale, creato dal dottor Stephen Thaler), per esempio, si parlava di un sistema avanzato di IA fondato sul machine learning e sulla tecnologia delle reti neurali che impara dall’esperienza e simula il funzionamento dei neuroni umani. Nel caso ad oggetto il Dott. Thaler aveva provveduto a depositare domande di brevetto presso molteplici uffici sparsi in tutto il mondo indicando sempre Dabus come inventore. Nella quasi totalità dei casi queste domande sono state fermamente respinte con la motivazione che, soltanto una persona fisica può essere designata come inventore. Solo l’ufficio brevetti sudafricano rilasciava il brevetto richiesto (il 28 Luglio 2021): si tratta del primo caso al mondo in cui un sistema di IA viene indicato come inventore e in cui il Dott. Thaler configura come titolare del brevetto, essendo lui il proprietario del sistema. In Australia, invece, dove l’ufficio brevetti aveva in un primo momento rigettato la domanda di registrazione, sull’indicazione che l’inventore dovesse essere una persona fisica, a seguito del ricorso promosso è stata pronunciata dalla Corte Federale una sentenza che ha dato ragione al sig. Thaler, stabilendo che un sistema di IA può essere designato come inventore, ma non come titolare dei diritti derivanti. Soluzione adottata, come specificato nella sentenza, per evitare di incorrere in un vuoto normativo che impedisse a prodotti nati dall’attività di software indipendenti di godere della tutela brevettuale in quel Paese.
Nel caso Creativity Machine, invece, si trattava di un algoritmo di IA con la capacità di creare opere d’arte in completa autonomia e che era riuscito a creare un’esperienza di “pre-morte”. La richiesta all’ufficio brevetti statunitense per il riconoscimento dei diritti di copyright in capo all’IA stessa nel caso di specie è stata respinta. Pur accettando che il creatore dell’opera fosse un software, l’ufficio brevetti ha comunque rigettato la concessione del copyright in capo allo stesso, motivando che il copyright offre protezione soltanto alle creazioni derivanti dalla mente umana, escludendo qualsiasi cosa creata da un mero processo tecnologico. Interpretazione poi confermata anche dalla Supreme Court americana. Pertanto, ad oggi negli Stati Uniti è necessario che almeno parte della creazione dell’IA veda l’intervento diretto di un essere umano al fine del riconoscimento dei diritti di copyright (che sarebbero riconosciuti in capo alla persona fisica).
Allo stato dell’arte, quindi, non essendo configurabile un’estensione del diritto d’autore direttamente alle macchine (in quanto prive di soggettività giuridica), una qualsivoglia creazione di matrice totalmente artificiale non può figurare come “di proprietà” delle IA. Si osserva, però, che – escludendo questa tutela per qualsiasi creazione frutto di procedimenti cognitivi artificiali – si potrebbe configurare un pericoloso vuoto normativo, in quanto numerose opere (nel breve/medio futuro) si troverebbero a non poter essere registrate all’ufficio brevetti, rimanendo sprovviste di qualsivoglia protezione legislativa. Eventualità evitabile soltanto studiando e proponendo nuove soluzioni giuridiche alla questione. In tal senso, nel medio termine, le decisioni assunte dall’ufficio brevetti sudafricano, e soprattutto dalla Federal Court australiana, possono assumere in ottica internazionale una valenza di enorme importanza.

