Il valore legale delle firme su dispositivi elettronici
Ad oggi è molto frequente trovarsi a sottoscrivere documenti o contratti apponendo la propria firma su tablet o smartphone, magari attraverso l’uso di penne “ad hoc” o tramite l’uso diretto delle dita. Ciò detto, l’interrogativo che ci si pone a riguardo è quale valore legale possa avere questo tipo di sottoscrizione.
Sulla base delle sue caratteristiche questo tipo di firma viene ricondotto all’interno dell’alveo delle firme elettroniche avanzate, fattispecie che ha un valore legale, ad ora, ancora parzialmente limitato.
Prima di entrare nello specifico può essere utile citare brevemente quelle che sono le firme di tipo elettronico maggiormente utilizzate.
Ad oggi esistono le seguenti tipologie di firme elettroniche:
- la firma elettronica semplice: dotata di sicurezze minime e non in grado di ricondurre univocamente la firma apposta al soggetto sottoscrivente (es. le caselle da spuntare nei form online di presa visione delle informative);
- la firma elettronica avanzata: in grado di ricondurre univocamente la sottoscrizione effettuata al soggetto sottoscrivente. Il controllo dello strumento di firma è nelle mani del firmatario (es. firma grafometrica e OTP). La firma elettronica avanzata ha l’efficacia probatoria della scrittura privata e integra la forma scritta ad substantiam, ovvero quando la legge richiede una forma necessaria per dare validità a un contratto;
- la firma elettronica qualificata: strumento di firma ancora più sicuro rispetto ai precedenti, funzionante sulla base di dispositivi di firma muniti di certificati qualificati e che prevedono l’intervento di una terza parte, cioè l’ente certificatore. Questi dispositivi possono essere una smart card o un token. Anche questo tipo di sottoscrizione ha l’efficacia probatoria della scrittura privata ed integra la forma scritta ad substantiam, ma rispetto alla firma avanzata, in questo caso, è previsto l’inversione dell’onere della prova (ai sensi dell’art 20, comma 1ter del CAD). Infatti l’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata si presume riconducibile al titolare di firma e, in caso di disconoscimento della sottoscrizione, dovrà essere il firmatario a fornire sufficienti prove a sostegno;
- la firma digitale: è un tipo particolare di firma qualificata basata su un sistema fondato su una coppia di chiavi asimmetriche l’una legata all’altra, una privata e una pubblica, che consente al titolare tramite la prima e al destinatario tramite la seconda, rispettivamente, di indicare e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico. Anche in questo caso, come avviene per la firma elettronica qualificata, è previsto l’inversione dell’onere della prova in caso di disconoscimento della sottoscrizione;
- la firma grafometrica si basa sulla registrazione all’interno di un programma, attraverso l’effettuazione di diverse firme del soggetto firmatario su dispositivo elettronico, di un “modello di firma” riconducibile ad un unico soggetto. Ciò avviene registrando, tramite rilevazioni su più sottoscrizioni, la velocità, la pressione, l’accelerazione e le caratteristiche particolari della firma. I dati raccolti vengono utilizzati al fine di evitare possibili contraffazioni della stessa. Questa tecnologia è utilizzata quasi esclusivamente nell’ambito delle firme elettroniche avanzate.
Delineate le tipologie di firme si evidenzia come l’attuale normativa preveda determinati effetti giuridici correlati alle diverse tipologie di firme.
La firma dotata di minor valore giuridico è sicuramente quella semplice, il cui valore in giudizio a fini di prova è basato sul libero apprezzamento del giudice.
Per quanto concerne gli altri sistemi, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento eIDAS (Regolamento UE n° 910/2014 sull’identità digitale) e dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale “CAD” (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), un documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 c.c., cioè fa piena prova fino a querela di falso, solo quando è stata inserita una firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o elettronica avanzata. Pertanto, tutti i documenti firmati tramite queste modalità hanno piena efficacia giuridica, con la sola firma elettronica avanzata assoggettata a qualche limite ulteriore. Infatti, come indicato dall’art. 21, comma 2bis, del CAD, tutti i documenti o atti che rientrano all’interno di quelli per cui l’art 1350 c.c. richiede la forma scritta, “devono essere sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o digitale” (ad es. i contratti di trasferimento immobiliare), escludendo quindi in questi casi la firma elettronica avanzata.
Per quanto concerne, invece, la firma grafometrica apposta mediante tablet e/o altri dispositivi elettronici, quest’ultima, nella maggioranza dei casi, è paragonata alle firme elettroniche avanzate e, come queste, ha la medesima efficacia probatoria della scrittura privata. Anche per questa tipologia di sottoscrizione non è quindi previsto l’inversione dell’onere della prova, invece presente in caso di firma elettronica qualificata e firma digitale. Pertanto, se avvenisse il disconoscimento di una firma grafometrica, l’onere di provare che quest’ultima sia attribuibile direttamente al firmatario spetterebbe al soggetto proponente anziché al sottoscrittore.
Riassumendo quindi:
- la firma elettronica semplice ha scarso valore in giudizio. La sua valenza a fini probatori si basa sul libero apprezzamento del giudice;
- la firma elettronica avanzata fa piena prova fino a querela di falso e ha piena efficacia giuridica, con alcuni limiti. Questa, infatti, non può essere apposta su determinati tipi di atti, per i quali è richiesta la firma digitale o qualificata a pena di nullità. Inoltre, in caso di firma elettronica avanzata non è previsto l’inversione dell’onere della prova in presenza di disconoscimento della sottoscrizione, con la conseguenza che spetterà a chi vuole avvalersi di quel documento digitale provare che la firma si effettivamente proveniente dal sottoscrittore;
- la firma elettronica qualificata e la firma digitale sono dotate della maggiore tutela ordinamentale, fanno piena prova fino a querela di falso e hanno piena efficacia giuridica, senza i limiti a cui è assoggettata la firma elettronica avanzata. Possono essere infatti validamente apposte anche su tutti gli atti per i quali l’art. 1350 c.c. richiede la forma scritta e, per queste modalità, è previsto l’inversione dell’onere della prova in caso di disconoscimento della firma; questo significa che, chi utilizza queste due tipologie di firme e poi disconosce il documento, deve fornire prove del fatto che non abbia apposto egli stesso la firma;
- la firma grafometrica apposta mediante dispositivi elettronici (tablet/smartphone, ecc.) ha, generalmente, la medesima efficacia giuridica della firma elettronica avanzata e viene pertanto assimilata alla scrittura privata. Anche per questa tipologia di sottoscrizione non è previsto l’inversione dell’onere della prova ed è assoggettata ai medesimi limiti, previsti dall’art. 21, comma 2bis, del CAD e dall’art. 1350 c.c., per le firme elettroniche avanzate.
Concludendo, tra quelle menzionate, la firma digitale è sicuramente la tipologia di firma migliore in termini di sicurezza e affidabilità tra tutti gli standard di firma elettronica previsti dalla legge. Il suo valore probatorio è paragonabile a quello di una firma sottoscritta a mano e se chi l’ha apposta vuole contestare il documento sottoscritto dovrà fornire prove concrete che accertino la contraffazione. Oltre al grado di sicurezza e certezza, i vantaggi dell’alto valore probatorio della firma digitale si riscontrano anche in aspetti più pratici, in quanto gestendo da remoto i documenti informatici si avrà a disposizione una soluzione in grado di validarli come se si firmasse in presenza.
Avv. Chiara Micera

