Attività di recupero crediti: quando l’esercizio di un diritto sfocia in un illecito

È pratica frequente, operata da società e istituti di credito, quella di affidare l’attività di riscossione dei propri crediti a società ad hoc, fornendo a queste apposito mandato.

Quest’attività, perfettamente lecita, permette al soggetto incaricato di gestire l’intera pratica di riscossione del credito in nome e per conto del mandante.

Spesso però queste società mandatarie di recupero crediti, al fine di ottenere il risultato prefissato, mettono in atto comportamenti aggressivi ed invasivi, creando pressioni ingiustificate in capo ai soggetti debitori o presunti tali. Questi atteggiamenti, talvolta, raggiungono livelli di aggressività tale da sfociare in vere e proprie molestie, configurandosi, quindi, come illeciti punibili in sede civile, penale e/o sanzionabili ai sensi del GDPR.

A seguito di molteplici segnalazioni giunte dai consumatori, il Garante per la Privacy ha deciso di pubblicare delle prescrizioni in merito ai comportamenti che le società di recupero crediti possono o meno tenere nello svolgimento dei propri incarichi. Nello specifico:

  • non sono ammesse prassi invasive o lesive della dignità personale;
  • per sollecitare ed ottenere il pagamento di somme dovute non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l’interessato (es. familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest’ultimo;
  • non si deve far ricorso a telefonate preregistrate perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza;
  • è illecita l’affissione da parte degli incaricati del recupero crediti di avvisi di mora sulla porta di casa, modalità questa che rende possibile la diffusione dei dati personali dell’interessato ad una serie indeterminata di soggetti;
  • non si deve rendere visibile a persone estranee il contenuto di una comunicazione, come può accadere con l’utilizzo di cartoline postali o con l’invio di plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” o formule simili. È necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche;
  • gli incaricati delle società non possono usare altri dati se non quelli assolutamente necessari all’esecuzione del mandato (dati anagrafici, codice fiscale, ammontare del credito, recapiti telefonici);
  • una volta assolto l’incarico e acquisite le somme, i dati devono essere cancellati dalle società di recupero crediti.

In caso di mancato rispetto di queste prescrizioni, nonché in caso di violazione del GDPR (Regolamento europeo 679/2016), è possibile incorrere in sanzioni, anche importanti, da parte del Garante.

È fatto di cronaca recente, infatti, la sanzione comminata ad una società da parte del Garante con l’emanazione di un’ordinanza di ingiunzione (Provvedimento n. 122 del 7 Aprile 2022).

Nel caso di specie una società di recupero crediti aveva contattato ripetutamente la moglie del debitore al fine di ottenere il pagamento delle somme da questo dovute, benché solamente il marito fosse l’unico obbligato.

Nel caso di specie è stata accertata la violazione dell’Art. 5, lettera a) e c) del GDPR (liceità, correttezza e trasparenza e minimizzazione dei dati) ed è stata comminata alla società una sanzione di € 10.000,00.

Oltre alle violazioni riconducibili alla disciplina sulla protezione dei dati personali, possono configurarsi fattispecie anche più gravi, quali condotte perseguibili penalmente.

Infatti, ai sensi dell’art. 660 Cod. Pen. (Molestia o disturbo alle persone): “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516”.

Sul punto, ad esempio, in un caso piuttosto recente è stata confermata la responsabilità per molestia dell’amministratore di una società di recupero crediti.

Nel caso di specie, per il tramite dei suoi dipendenti la società aveva effettuato numerose chiamate ad un debitore, al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto; tali telefonate, per la loro attitudine, frequenza e collocazione oraria, sono state ritenute idonee a integrare i requisiti richiesti dall’art. 660 Cod. Pen. (Cassazione penale sez. I, 05/04/2019, n.29292).

I risvolti in ambito penale, però, non finiscono qui.

Infatti, qualora il livello e l’entità dei comportamenti molesti dovessero superare determinate soglie, tali da cagionare un grave stato di preoccupazione o ansia in capo al debitore, si potrebbe anche configurare il reato di atti persecutori, punibile ai sensi dell’art. 612 bis Cod. Pen., il quale prevede che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Rispetto a tale ultima fattispecie delittuosa si specifica che, affinché si integri la condotta indicata nell’art. 612 bis Cod. Pen, secondo Giurisprudenza recente, non è necessario che i comportamenti molesti si reiterino per un numero particolarmente elevato di volte, ma sono sufficienti anche solo due episodi molesti intervallati nel tempo. I giudici di legittimità hanno infatti affermato che “anche due sole condotte in successione tra loro, anche se intervallate nel tempo bastano ad integrare sotto il profilo temporale la fattispecie per quanto riguarda l’aspetto materiale” (C. Cass. Penale, sez. III, Sentenza n. 45648/13).

Alla luce di quanto sinora esposto, qualora si venisse contattati da agenzie o società preposte al recupero crediti, bisogna prestare molta attenzione alle modalità di richiesta dei pagamenti, al tono degli scambi e delle chiamate che intercorrono con queste e ad eventuali comportamenti illeciti posti in essere dai preposti di questi soggetti. Infatti, sebbene sia legittimo richiedere il pagamento di somme dovute, non lo è attuare iniziative che molestino o umilino il debitore e/o conoscenti di questo.

È, pertanto, utile conoscere i diritti e i limiti dei soggetti che si occupano della riscossione dei crediti, al fine di comprendere quando i loro comportamenti possano sfociare in un illecito.

In ogni caso, qualora si rilevino profili di criticità o dubbi sull’operato di questi soggetti, è sempre bene affidarsi ad un professionista esperto in materia, al fine di ottenere l’opportuna assistenza legale e valutare le migliori azioni da intraprendere a propria tutela.

Avv. Chiara Micera

logo footer

Piazza dei Tribunali 5
40124 Bologna (BO)
tel. (+39) 051 580551
fax (+39) 051 0822425

Via Lattanzio Gambara n. 75
25121 Brescia (BS)
tel. (+39) 030 7778193
fax (+39) 051 0822425

info@studiolegalemicera.it
chiaramicera@ordineavvocatibopec.it
p.iva 04227040377
cod. univoco T04ZHR3

© 2021 - Avvocato Chiara Micera

logo CM footer

Piazza De Tribunali, 5
40124 Bologna (BO)
tel. (+39) 051 580551
fax (+39) 051 0822425

Via Lattanzio Gambara n. 75
25121 Brescia (BS)
tel. (+39) 030 7778193
fax (+39) 051 0822425

info@studiolegalemicera.it
chiaramicera@ordineavvocatibopec.it
p.iva 04227040377
cod. univoco T04ZHR3

© 2021 - Avvocato Chiara Micera | privacy policy | cookie policy

logo link
logo CM footer

Piazza De Tribunali, 5
40124 Bologna (BO)
tel. (+39) 051 580551
fax (+39) 051 0822425

Via Lattanzio Gambara n. 75
25121 Brescia (BS)
tel. (+39) 030 7778193
fax (+39) 051 0822425

info@studiolegalemicera.it
chiaramicera@ordineavvocatibopec.it
p.iva 04227040377
cod. univoco T04ZHR3

logo link

© 2021 - Avvocato Chiara Micera