Separazione e Divorzio con figlio maggiorenne: rimborso spese straordinarie e scelte di cura sanitaria. Assegno ordinario di mantenimento e ripartizione delle spese straordinarie

:

Separazione e Divorzio con figlio maggiorenne: rimborso spese straordinarie e scelte di cura sanitaria. Assegno ordinario di mantenimento e ripartizione delle spese straordinarie

In sede di separazione e divorzio, il Giudice può disporre un assegno di mantenimento ordinario in favore di uno dei due coniugi e/o dei figli minori da versarsi in favore del genitore convivente, oppure direttamente in favore della prole, se maggiorenne.

Tale assegno ricomprende le spese necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita, quali: vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, spese per l’ordinaria cura della persona, spese sanitarie ordinarie per farmaci da banco, spese ordinarie di istruzione dei figli, ecc..

Tale contributo al sostentamento, ai sensi dell’art. 156 c.c., può essere disposto in presenza delle seguenti congiunte circostanze:

• il coniuge a cui viene concesso l’assegno dev’essere, tra i due, quello a cui non è imputabile la separazione;
• quest’ultimo non disponga di adeguati redditi propri;
• l’assegno dev’essere necessario al proprio mantenimento (o della prole);
• il coniuge obbligato deve possedere idonei mezzi economici per corrisponderlo.

La ratio alla base di tale scelta normativa è quella di permettere al coniuge “incolpevole” di mantenere, in caso di disparità nelle capacità reddituali rispetto all’altro coniuge, un tenore di vita il più analogo possibile a quello che abitualmente teneva prima della separazione, in quanto questa non è derivata da sua responsabilità (Cassazione civile sez. I, 20.06.2023, n. 17545; Cassazione civile sez. I, 05.04.2023, n. 9335; Cassazione civile sez. I, 22.03.2023, n. 8254; Corte appello Messina sez. I, 27.04.2023, n. 356).

Come esposto, i figli hanno diritto a ricevere l’assegno di mantenimento ordinario, ma altresì anche il pagamento delle c.d. spese straordinarie.

Per queste ultime, il Giudice disporrà in che misura i due coniugi dovranno parteciparvi, in ragione dei seguenti criteri: convivenza con il genitore, capacità reddituali e complessive condizioni economico-patrimoniali. A tal proposito si è espressa più volte la Suprema Corte “al fine della decisione sull’an e sul quantum dei contributi al mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare attraverso l’acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi“ (Cassazione civile sez. VI, 25.02.2019, n. 5449; Cassazione civile sez. VI, 15.11.2016, n. 23263; Cassazione civile sez. I, 06.06.2013, n. 14336).

Per “spese straordinarie” si considerano tutti quei costi non routinari o abituali sostenuti nell’interesse dei figli e vengono divise tra quelle per le quali non è necessario il preventivo consenso dell’altro coniuge e quelle per cui, invece, è necessario.

I singoli tribunali, a fini di fornire delucidazioni in merito, hanno pubblicato dei protocolli che chiariscono quali voci di spesa rientrino all’interno di queste due diverse categorie.

Secondo il protocollo pubblicato dal Tribunale di Bologna, le spese per cui non è necessario preventivo accordo sono:

  • Spese corrispondenti a scelte già condivise dai due genitori e dotate della caratteristica di continuità, salvo non intervengano gravi mutamenti di vita da rendere eccessivamente gravose tale spese. Tra queste sono indicate, a titolo esemplificativo, spese mediche, scolastiche, sportive e ludico-ricreative già in precedenza concordate;
  • Spese per campi scuola, baby sitter, pre e post-scuola, se rese necessarie dalle esigenze di vita del genitore collocatario e se l’altro genitore non offre tempestive alternative;
  • Spese necessarie per conseguire la patente di guida;
  • Spese per l’abbonamento a mezzi pubblici;
  • Spese scolastiche di dotazione iniziale ed iscrizione, come indicate dall’Istituto Scolastico, ed uscite senza pernottamento;
  • Visite mediche specialistiche prescritte dal medico di base, spese mediche d’urgenza, ticket sanitari (anche per spese oculistiche e odontoiatriche).

Tranne nel caso di affido esclusivo, per tutte le spese diverse da quelle menzionate è necessario preventivo accordo tra i genitori. In questi casi, prima di sostenere un costo, è necessario darne comunicazione all’altro genitore, il quale può opporsi scritto inviando dissenso scritto e motivato. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in caso di mancata risposta, si ritiene tacitamente prestato il consenso.

Da tali linee guida si discosta leggermente il protocollo pubblicato dal Tribunale di Milano, il quale ricomprende all’interno delle spese che necessitano preventivo accordo anche:

  • cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; cure termali e fisioterapiche; trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; farmaci omeopatici;
  • tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; gite scolastiche con pernottamento; corsi di recupero e lezioni private; corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all’estero; alloggio presso la sede universitaria;
  • corsi di lingue; corsi di musica e strumenti musicali; attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); baby sitter; viaggi studio in Italia e all’estero, stage sportivi e vacanze senza  i genitori; spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;

Ulteriori differenze che caratterizzano le linee guida pubblicate dal Tribunale di Milano, rispetto a quelle del Foro bolognese, attengono ai giorni necessari al fine della configurazione del tacito assenso (10 giorni) e al tempo entro cui il genitore che ha sostenuto la spesa deve renderla nota all’altro (30 giorni dalla data in cui è stata sostenuta).

Qualora, invece, il figlio fosse affidato ad un unico genitore in via esclusiva, questi potrebbe decidere in piena autonomia e senza il consenso dell’altro le spese straordinarie da sostenere, con relativo obbligo al rimborso (Sent. Trib. Roma 13182/2016).

In ogni caso, tale ristoro avverrà, a seguito di opportuna richiesta e presentazione della documentazione fiscale intestata al figlio, entro 15 giorni dalla richiesta.

Detto ciò, quindi, in relazione ai figli minorenni non vi sono molti dubbi: ai sensi degli artt. 147, 315, 315bis, 337ter e 337quater c.c., le scelte sulle spese a questi riferite spettano ai genitori (entrambi o uno soltanto).

Vi è però un tema rispetto al quale si vanno a formare alcune eccezioni: il diritto alla salute

Si riporta una recente sentenza del Tribunale di Monza, datata 22.07.2021: la questione in esame vedeva la presenza di un conflitto genitoriale in merito alla manifestazione di volontà del figlio minorenne di sottoporsi a vaccinazione anti Covid-19, determinato da un ingiustificato rifiuto del padre. Tale dissenso era fondato su motivazioni generiche, le quali si ponevano in contrasto rispetto alla manifestazione di volontà del minore e risultavano contrarie alla salvaguardia della sua salute psicofisica. Sulla base di tali circostanze, il Giudice ha optato per assecondare la libera scelta del figlio, sebbene privo della capacità di agire, acconsentendo alla somministrazione del vaccino e attribuendo alla madre la facoltà di condurre il minore in un centro vaccinale e di sottoscrivere il consenso informato nonostante il dissenso dell’altro genitore.

Tale pronuncia mette in evidenza come, in tema di diritto alla salute, persino la scelta di un minore (sottoposto alla potestà genitoriale) venga presa in grande considerazione, potendo essere superata soltanto in presenza di dissenso genitoriale adeguatamente motivato.

Spese straordinarie e figlio maggiorenne

La fattispecie relativa invece al pagamento delle spese straordinarie in favore del figlio maggiorenne è giuridicamente più articolata.

Infatti, ai sensi dell’art. 2 Costituzione, con il compimento del diciottesimo anno di età si acquista piena capacità di agire: ”La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro”.

Di conseguenza, non si può più applicare l’istituto dell’affidamento.

Riprendendo ora il commento alla sopracitata sentenza del Tribunale di Monza – relativa ad un minore – pare, a maggior ragione, ancor più netta l’impossibilità genitoriale di sindacare le scelte sanitarie compiute dalla prole maggiorenne

Fatta questa premessa: la giurisprudenza unanime – come è noto – riconosce il diritto al mantenimento per il figlio maggiorenne finché questo non sia economicamente autosufficiente, salvo che tale mancanza di indipendenza economica sia dovuta a colpa o inerzia di questo (Ex plurimis C. Cass. n.9930/2023; C. Cass. sez. I, 02-07-2021, n.18785; C. Cass. sez. VI, 05-03-2018, n.5088; C. Cass. sez. I, 22-06-2016, n.12952; Trib. Napoli Nord sez. V, 20-03-2023, n.1125).

Quindi, qualora questo non fosse in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze economiche per motivi che esulino da una sua responsabilità, ha diritto al contributo ordinario e straordinario dei genitori

Nel caso di specie a chi spetta la discrezionalità nelle scelte sulle spese straordinarie?

Per comprendere meglio la questione si riportano alcune righe delle già indicate norme concernenti i provvedimenti sui figli:

337 ter c.c.:” Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all’esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare. […]”;

337 quater: “Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.” […] “Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.;

Tali disposizioni normative si riferiscono, come si evince, ai soli figli minorenni e nulla statuiscono rispetto ad un eventuale figlio che abbia compiuto maggiore età.

Venendo meno la potestà genitoriale, è ora il figlio maggiorenne a diventare il centro d’imputazione di ogni decisione che riguarda la propria vita, sia questa di carattere formativo e, a maggior ragione, sanitario.

La rilevanza del dissenso genitoriale sfuma quindi inesorabilmente, oltre che in ambito sanitario, anche rispetto a tutte le altre scelte potenzialmente operate dal maggiorenne, essendo necessario per il dissenziente fornire adeguati e concreti motivi a sostegno al fine di sottrarsi al rimborso/copertura delle spese straordinarie, ed in mancanza, sarà tenuto a versare quanto dovuto.

Si riporta, a conferma, recente sentenza (Cassazione civile sez. I, 28/02/2023, n.6029), avente ad oggetto un conflitto tra genitore e figlio (studente universitario), nato dal fatto che quest’ultimo aveva deciso di studiare presso una facoltà con sede in una differente regione rispetto a quella di residenza (con conseguenti costi nettamente maggiori). Gli Ermellini, in proposito, hanno giudicato infondate le ragioni di dissenso sollevate dal padre, in quanto la scelta della sede universitaria, così come del percorso formativo da perseguire, spetta direttamente al figlio.

Unico limite a tale potere discrezionale è dato “dall’adeguatezza e ragionevolezza delle opzioni formative, operate dal figlio, rispetto alle condizioni della famiglia, cui non è ammesso imporre un contributo per essa eccessivamente gravoso e non rientrante nelle sue concrete possibilità economiche, tenuto conto – secondo buona fede – della non imposizione di un eccessivo sacrificio alle altrui esigenze di vita.” (Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, n.17183).

Pertanto, alla luce di quanto sinora espresso, pare delinearsi uno schema che vede spettante al figlio maggiorenne (non inabilitato o interdetto) ogni scelta in merito alle spese straordinarie da sostenere per la propria vita, compatibilmente con le condizioni economico-patrimoniali familiari. Conseguentemente, spetterà sempre a quest’ultimo anche richiedere il relativo e preventivo consenso ad entrambi i genitori, quando necessario.

Il quadro così come delineato, caratterizzato da una netta preminenza del potere discrezionale del figlio maggiorenne, contemperato con l’esigenza di tutela degli interessi genitoriali a non vedersi imposte spese di entità incompatibile con le rispettive possibilità finanziarie, crea una forma di bilanciamento degli interessi che rende, di volta in volta, necessario analizzare attentamente il caso concreto, anche perché il dineiego ad una partecipazione di spesa, potrebbe essere argomentato anche per diverse ragioni, quali culturali o religiose del genitore dissenziente.

In conclusione: l’attenzione del giurista è nel bilanciamento tra il diritto del figlio maggiorenne di assumere le proprie decisioni, e sulle motivazioni del dissenso del genitore a sostenerne i costi.

Ma atteso che il diritto del figlio è incontroverso, sarà importante la deduzione prima e l’analisi poi delle motivazioni, che come si è visto, sono necessarie ai fini dell’esclusione dell’obbligo del genitore.

logo footer

Piazza dei Tribunali 5
40124 Bologna (BO)
tel. (+39) 051 580551
fax (+39) 051 0822425

Via Lattanzio Gambara n. 75
25121 Brescia (BS)
tel. (+39) 030 7778193
fax (+39) 051 0822425

info@studiolegalemicera.it
chiaramicera@ordineavvocatibopec.it
p.iva 04227040377
cod. univoco T04ZHR3

© 2021 - Avvocato Chiara Micera

logo CM footer

Piazza De Tribunali, 5
40124 Bologna (BO)
tel. (+39) 051 580551
fax (+39) 051 0822425

Via Lattanzio Gambara n. 75
25121 Brescia (BS)
tel. (+39) 030 7778193
fax (+39) 051 0822425

info@studiolegalemicera.it
chiaramicera@ordineavvocatibopec.it
p.iva 04227040377
cod. univoco T04ZHR3

© 2021 - Avvocato Chiara Micera | privacy policy | cookie policy

logo link
logo CM footer

Piazza De Tribunali, 5
40124 Bologna (BO)
tel. (+39) 051 580551
fax (+39) 051 0822425

Via Lattanzio Gambara n. 75
25121 Brescia (BS)
tel. (+39) 030 7778193
fax (+39) 051 0822425

info@studiolegalemicera.it
chiaramicera@ordineavvocatibopec.it
p.iva 04227040377
cod. univoco T04ZHR3

logo link

© 2021 - Avvocato Chiara Micera