Smart contract: definizione e vantaggi
Se da una parte l’innovazione tecnologica procede molto velocemente, dall’altra il contesto normativo e burocratico non avanza allo stesso passo. Un caso significativo in questo senso è quello degli smart contract, i “contratti intelligenti” le cui prime sperimentazioni si possono far risalire alla fine degli anni ’90, ma che solo recentemente hanno trovato riconoscimento nella legislazione italiana: la prima definizione a livello normativo di smart contract si può trovare nella conversione in legge del “Decreto semplificazioni” del 2018.
L’articolo 8-ter del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge con L. 11 febbraio 2019, n. 12 definisce con “smart contract” “un programma per elaboratore che opera su Tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse”. Con il termine “esecuzione” è da intendersi l’“esecuzione di un’istruzione informatica”, ossia l’automatismo che si avvia al verificarsi di determinate condizioni e non come l’esecuzione del contratto stesso. La norma continua poi affermando che gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
In altre parole, gli smart contracts sono dei software basati sulla tecnologia blockchain che vanno ad automatizzare, e di conseguenza a semplificare, la verifica e il rispetto di una negoziazione e/o esecuzione di un contratto. Si tratta di contratti digitali che viaggiano sulla blockchain; non modificabili dalle parti; non differibili.
La peculiarità dello smart contract, pertanto, consiste nell’eseguire transazioni automaticamente al realizzarsi di determinate condizioni disciplinate dallo smart contract stesso e verificate da tecnologie cognitive, quali AI e machine learning, sulla base di dati aggregati. Dal punto di vista normativo, dunque, lo sviluppo degli smart contract, la cui accettazione potrà vincolare le parti esclusivamente sulla base di quella manifestazione di volontà avvenuta a monte, è strettamente legato alle casistiche che consentiranno di valutare o meno l’adempimento delle obbligazioni da parte delle tecnologie cognitive.
Gli smart contracts offrono il vantaggio di evitare che una delle parti non ottemperi ai suoi obblighi, inoltre, evitano l’inteevento di soggetti terzi ed intermediari, favorendo l’indipendenza delle parti, non necessitano dell’intervento umano, garantendo accuratezza (i processi automatizzati sono estremamente precisi e non soggetti ad errori o difetti), ed infine offrono una estrema garanzia di sicurezza (i documenti sono criptati e protetti dagli attacchi informatici e da alterazioni arbitrarie, poiché risiedono sulla blockchain).
Alcune possibili ambiti applicativi degli smart contracts sono le polizze assicurative, le spedizioni in contrassegno, acquisto di titoli in borsa, transazioni finanziarie; operazioni societarie, tracciabilità delle merci; tutela della proprietà intellettuale.
Le possibili applicazioni sono numerosissime, ma è necessario che gli smart contracts vengano utilizzati negli ambiti in cui esiste un insieme di dati che possono essere raccolti ed elaborati da un software per stabilire quando e se si verificano le condizioni previste dal contratto stesso.

