Diritto d’autore e internet: se l’autore di un’opera adotta misure contro il framing è necessaria l’autorizzazione per incorporarla in una pagina web.

La Corte di Giustizia UE con la sentenza del 21 marzo 2021 (C‑392/19) ha chiarito quali sono gli aspetti rilevanti per il diritto d’autore se il titolare del copyright di un’opera protetta (immagine, video, etc) utilizzi mezzi tecnici destinati a impedire l’uso della sua opera in una pagina web sotto forma di collegamenti ipertestuali utilizzati con la tecnica del framing.

Innanzitutto, occorre specificare che con framing si intende quella tecnica che consente di suddividere lo schermo in più parti, ognuna delle quali può visualizzare, in modo autonomo, una pagina o una risorsa Internet diversa (così, in una parte dello schermo può essere visualizzata la pagina Internet originaria e, nell’altra parte, può essere visualizzata una pagina o un’altra risorsa proveniente da un altro sito). Quest’altra pagina non è riprodotta sul server del sito del framing; l’indirizzo URL della pagina di destinazione di tale link è spesso nascosto, in modo che l’utente possa avere l’impressione di consultare una singola pagina Internet, quando in realtà ne sta consultando due (o più).

La Corte Ue preliminarmente ha ricordato che ai sensi dell’art. 3, par. 1, della direttiva 2001/29/CE, gli Stati membri sono tenuti a garantire che gli autori godano del diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

In seguito, dopo aver chiarito in cosa consiste la tecnica del framing, la Corte UE ha sottolineato come tale tecnica rappresenti un atto di comunicazione a un pubblico, in quanto ha l’effetto di mettere l’elemento visualizzato a disposizione di tutti i potenziali utilizzatori di un sito Internet. Pertanto, qualora il titolare del diritto d’autore abbia adottato o imposto misure restrittive contro il framing, l’incorporazione di un’opera in una pagina Internet di un terzo, mediante la tecnica del framing, costituisce una “messa a disposizione di tale opera ad un pubblico nuovo”, soggetta ad autorizzazione da parte del titolare del diritto d’autore. In questo caso, quindi, l’incorporazione di un’opera in una pagina Internet di un terzo, deve pertanto avere l’autorizzazione dei titolari dei diritti interessati: contrariamente il titolare del diritto d’autore sarebbe privato della possibilità di esigere un compenso adeguato per l’utilizzo della sua opera.

Concludendo, a detta della Corte UE, in una situazione in cui un autore autorizzi in modo preventivo, esplicito e privo di riserve, la pubblicazione dei suoi articoli sul sito Internet di un editore, senza ricorrere inoltre a misure tecnologiche che limitano l’accesso a tali opere a partire da altri siti Internet, il framing può ritenersi legale. Diversamente il framing sarà “illegale” quando il titolare dei diritti ha messo in atto o imposto sin dall’origine misure restrittive connesse alla pubblicazione della sua opera.

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