Perplessità manifestata dal Garante Privacy sull’introduzione del passaporto vaccinale

Mentre a livello europeo si sta ipotizzando la previsione di un passaporto vaccinale valido in tutti gli stati membri, che consentirebbe ai soli vaccinati di potersi spostare liberamente all’interno del territorio europeo e in Italia si sta valutando l’introduzione di un pass vaccinale valido per il territorio italiano, al fine di garantire ai cittadini che si siano sottoposti alle procedure di immunizzazione di poter accedere a tutti i servizi nazionali, recentemente sul tema è intervenuta l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, che si è pronunciata in merito all’opportunità di implementare soluzioni (anche digitali) che evidenzino lo stato di vaccinazione dei cittadini.

Il Garante per la Privacy, in persona del Presidente Pasquale Stanzione si è pronunciato in merito richiamando “l’attenzione dei decisori pubblici e degli operatori privati italiani sull’obbligo di rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali”. I dati afferenti allo stato vaccinale, rientrando nella categoria dei dati sanitari, sono protetti ai sensi di cui all’art. 9 GDPR che vieta il trattamento dei dati particolari, e un loro utilizzo, applicato ai meccanismi digitali di tracciamento sopra enunciati, potrebbe comportare “discriminazioni, violazioni e compressioni illegittime delle libertà costituzionali”.

Il Garante per la Privacy ha evidenziato come l’introduzione di un pass vaccinale come sopra delineato, dovrebbe essere costruito in modo tale da non ledere i diritti e le garanzie fondamentali dei cittadini, considerato anche che eventuali limitazioni troppo estese si tradurrebbero in una obbligatorietà del vaccino stesso (ledendo così altri diritti fondamentali garantiti costituzionalmente).

Risulta, pertanto, opportuno pensare a un equo bilanciamento tra l’interesse individuale alla riservatezza (e alla protezione dei dati personali) e l’interesse pubblico che gli stati nazionali e l’Europa intendono perseguire; bilanciamento che dovrà basarsi sul rispetto dei principi proporzionalità, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati e, ultimo ma non ultimo, quello di non discriminazione.

In ogni caso, anche se si optasse per la prevalenza dell’interesse pubblico rispetto ai diritti sulla protezione dei dati personali è necessario che l’equo bilanciamento, e le norme che verranno di conseguenza introdotte, provvedano a garantire un livello minimo di tutela dei diritti soccombenti.

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