Mancato deposito della relazione ventennale entro il termine di cui all’art. 567 c.p.c.: conseguenze e temperamenti legati all’emergenza Covid – 19.
L’art. 567 c.p.c., al secondo comma, prevede che entro 60 giorni dal deposito del ricorso per la richiesta della vendita dell’immobile pignorato, il creditore pignorante debba depositare la documentazione notarile relativa a tutti gli eventi che hanno interessato quell’immobile nel ventennio precedente al pignoramento.
Tale termine può essere prorogato su istanza di parte e per un massimo di ulteriori 60 giorni soltanto una volta e alla ricorrenza di giustificati motivi, e la sua inosservanza o mancata proroga – richiesta o concessa – comporta, anche d’ufficio, l’inefficacia del pignoramento, la cancellazione della sua trascrizione nei pubblici registri immobiliari e l’estinzione del pignoramento, con conseguente caducazione dell’iniziativa intrapresa.
A tali, imponenti, conseguenze processuali, si accompagnano altrettanto gravi conseguenze economiche per il creditore, che non solo avrà perduto la chance di recuperare in quella procedura il proprio credito – impregiudicato il diritto di azionare lo stesso credito con separata azione -, ma avrà anche inutilmente sopportato le relative spese per il suo infruttuoso avvio, ossia (quantomeno): i tributi per pagamento del contributo unificato (che per le esecuzioni immobiliari è previsto nella misura fissa di 278 euro oltre a 27 euro per l‘iscrizione a ruolo della procedura), le spese notarili per la relazione ventennale, le spese per la notifica e per trascrizione del pignoramento, i compensi e spese legali eventualmente già corrisposti al proprio difensore.
È evidente, quindi, che quello che potrebbe apparire un semplice adempimento burocratico, come quasi sempre accade nel mondo del diritto, riveste un’importanza fondamentale e il suo mancato rispetto comporta conseguenze pregiudizievoli molto gravi per il creditore.
Proprio per ovviare a questa rigidità, il terzo comma dell’art. 567 c.p.c. prevede la possibilità che tale termine venga prorogato per una sola volta, in presenza però di precise e tassative condizioni: 1) la proroga deve essere richiesta dal creditore o dall’esecutato, in ossequio al principio dell’impulso di parte che sorregge la procedura esecutiva; 2) la sua concessione o meno è rimessa alla discrezionalità del giudice, al ricorrere di giusti motivi; 3) la proroga può essere concessa solamente una volta ed entro un termine perentorio, non differibile e non derogabile, non superiore a 60 giorni.
Mentre la prima e la terza condizione non necessitano di ausilio interpretativo, in quanto sono legate a fatti oggettivi – l’istanza di parte e il decorso dei termini-, la seconda, essendo legata alla discrezionalità del giudice, che può concedere o non concedere la proroga, pone alcune logiche domande circa l’individuazione dei “giusti motivi”, che non vengono altrimenti definiti nella norma.
Ci si è domandati, in particolare, se le restrizioni legate all’emergenza Covid -19, che hanno comportato il rallentamento degli adempimenti burocratici e delle ordinarie attività professionali, anche in termini di collaborazione tra diverse figure professionali, possano rientrare o meno tra questi “giusti motivi” ai sensi e per gli effetti dell’art. 567 c.p.c..
Si pensi, ad esempio, al caso in cui, dopo avere presentato l’istanza di vendita, il legale incaricato dal creditore procedente o il notaio incaricato per la relazione ventennale siano interessati, direttamente o indirettamente, da un caso di positività al Covid – 19, e per la loro personale storia o organizzazione di studio, non siano in grado di assolvere tramite terzi collaboratori all’adempimento richiesto, con conseguente spirare del termine imposto.
La norma prevede che l’adempimento debba essere evaso entro 60 giorni, ma non prevede alcun termine, né acceleratorio né tanto meno perentorio, entro cui l’avvocato debba attivarsi per l’adempimento, con la conseguenza che un’attivazione in tal senso al 50° giorno, ad esempio, non potrebbe essere considerata intempestiva, ma potrebbe diventarlo nel caso in cui il risultato di quella richiesta non potesse essere utilmente recuperato e depositato entro il 60° giorno.
E’ vero che l’informatizzazione dei sistemi di comunicazione rende remota questa eventualità, ma nessuna disposizione, né ordinaria né emergenziale, prevede obblighi che anche le attività professionali o interprofessionali debbano essere esercitate da remoto o telematicamente, né che il professionista abbia l’obbligo di dotarsi di una rete di collaboratori per ovviare alla propria personale impossibilità.
Certamente è auspicabile ed è ormai prassi diffusa e consolidata quella di un’organizzazione di lavoro informatizzata e dinamica, ma ciò che è auspicabile o una prassi non può assurgere a regola positiva, in quanto le eccezioni sono ammesse e non sono sanzionate (al netto di eventuali aspetti di responsabilità professionale verso il creditore/cliente, che però non rilevano nell’argomento trattato).
Per questo motivo, in assenza di univoche indicazioni di senso opposto, è lecito ritenere che l’eventuale decorso del termine di cui all’art. 567 c.p.c. per problematiche di evasione degli adempimenti legate all’emergenza da Covid – 19, possa essere addotto tra i giustificati motivi previsti dalla norma ai fini della richiesta della proroga di cui al terzo comma e che il Giudice, ferma restando la propria discrezionale valutazione, possa considerarli tali ai fini della sua concessione (così ad esempio, il Tribunale di Roma con provvedimento del 12/04/2021).

