L’incidenza di lasciti ereditari sopravvenuti sull’assegno di mantenimento alla luce dell’ evoluzione giurisprudenziale.

L’incidenza di lasciti ereditari sopravvenuti sull’assegno di mantenimento alla luce dell’ evoluzione giurisprudenziale.

Spesso accade che successivamente al divorzio uno dei due ex coniugi riceva in eredità beni che incidono in maniera sostanziale sulla propria capacità reddituale.

Ci si domanda, in tali casi, quali conseguenze questi avvenimenti sopravvenuti abbiano sull’assegno di mantenimento eventualmente determinato in favore o a carico dell’altro coniuge.

Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato per diversi anni, e che trova celebre espressione nella sentenza n. 2542 del 05.02.2014, “i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorchè non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale perché intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono essere presi in considerazione ai fini della capacità economica del coniuge onerato e quindi, anche ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge beneficiario”.

Secondo la Cassazione citata, pertanto, la percezione di lasciti ereditari era suscettibile di incidere sulla determinazione dell’assegno di mantenimento sia con riferimento al diritto del beneficiario ad ottenerne l’aumento, sia con riferimento al diritto dell’onerato a ottenerne la riduzione.

Tale soluzione risentiva del fatto che, sino alla sentenza n. 11504/2017 della Cassazione, l’assegno di mantenimento aveva la funzione di garantire all’ex coniuge economicamente più debole lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, come se il vincolo, in effetti, non si sciogliesse mai a fini patrimoniali ed assistenziali. Con la sentenza n. 11504/2017 la Cassazione ha mutato il proprio pregresso orientamento e ha chiarito che con il divorzio detto vincolo si recide a ogni fine, per cui ciò che persiste è il diritto del coniuge più debole solo a vedersi garantire adeguati mezzi di sostentamento, per vivere decorosamente, non anche mezzi per continuare a vivere secondo lo stesso tenore di vita precedente allo scioglimento del matrimonio.

Successivamente, con la sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la giurisprudenza in materia si è ulteriormente evoluta nel segno di una responsabilità e solidarietà anche post coniugale, e la funzione assistenziale dell’assegno di mantenimento ha lasciato il passo ad una sua funzione più articolata e composita, di tipo non solo assistenziale, ma anche perequativa e compensativa, nel pieno rispetto degli artt. 2 e 29 della Costituzione.

Alla luce di tale evoluzione, nella determinazione dell’assegno di mantenimento, il giudice, pertanto, dovrà tenere in considerazione non solo le esigenze economiche oggettive del coniuge economicamente più debole, ma anche i ruoli che entrambi i coniugi hanno rivestito all’interno della famiglia e il contributo apportato da ciascuno di essi alla realizzazione della vita familiare, così da compensare e riequilibrare le disparità economiche tra i coniugi conseguenti a tali scelte condivise.

Ecco dunque che quanto è accaduto durante il matrimonio acquista un’importanza fondamentale nella determinazione degli equilibri patrimoniali anche in epoca successiva allo scioglimento del vincolo, e le scelte compiute di coniugi sono suscettibili di conseguenze anche dopo la fine del matrimonio, in ossequio al più generale principio di autoresponsabilità.

Così, ad esempio, alla moglie che abbia sacrificato la carriera professionale per accudire i figli e consentire al marito di sviluppare la propria, dovrà essere riconosciuto un contributo post matrimoniale che compensi la sua minore capacità reddituale, in quanto inevitabile conseguenza di quella scelta.

Tale funzione tripartita dell’assegno di mantenimento, come sopra individuata, deve orientare anche il giudizio di revisione, ogni qual volta vengano individuati fatti nuovi che possano determinare il venir meno dello squilibrio originario tra le situazioni economiche tra gli ex coniugi.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12800/2021, precisando  che la sopravvenienza di tali fatti dovrà necessariamente inserirsi “nel quadro di una rinnovata valutazione comparativa, da effettuarsi, in applicazione ai nuovi criteri, con riguardo non solo alla situazione economica delle parti, ma anche al ruolo di ciascun ex coniuge nelle pregresse dinamiche familiari, e ciò al fine di accertare se il mutamento sopravvenuto sia oggettivamente idoneo ad alterare l’equilibrio già determinato al momento della pronuncia di divorzio”.

Tra tali fatti nuovi ben può rientrare anche la percezione di un lascito ereditario in favore del coniuge beneficiario dell’assegno.

La modifica dell’assegno, tuttavia, non è automatica per il solo fatto della sopravvenuta eredità, ma il lascito dovrà essere idoneo ad incidere in maniera cospicua sull’assetto patrimoniale del beneficiario, determinando il ridursi o il venire meno di quel divario che aveva giustificato la determinazione dell’assegno, che solo in tali casi potrà essere ridotto o, addirittura, revocato. Al contrario, un’eredità di importo esiguo o che conferisce beni di scarso valore e/o di costosa manutenzione, non legittimano la riduzione o la revoca del mantenimento, in quanto non determinano un mutamento sostanziale delle condizioni economiche del beneficiario.

In applicazione dei predetti principi, con la recente ordinanza n. 18777/2021 la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “Alla luce del nuovo orientamento in tema di assegno di divorzio elaborato dalle sezioni unite, lo squilibrio economico patrimoniale costituisce la precondizione necessaria per l’accertamento del diritto potendo trovare applicazione il criterio perequativo compensativo, e quando rileva, quello assistenziale. Laddove la fotografia della situazione economico patrimoniale comparativa riferita gli ex coniugi muti per un’attribuzione patrimoniale che il giudice del merito accerti, in concreto, come rilevante in favore dell’avente diritto, il novum può essere posto a base di una domanda di revisione”.

La pronuncia conferma quanto già in tal senso deciso con precedente ordinanza del 02 luglio 201- 14 gennaio 2020 9 n. 506, che in forza delle medesime ragioni aveva ridotto il contributo di mantenimento in favore di una ex moglie beneficiaria, dopo la sentenza di divorzio, di un cospicuo lascito ereditario a cui era conseguita la modifica del precedente assetto patrimoniale tra gli ex coniugi.

Può però accadere anche che beneficiario del lascito sia il coniuge onerato dal mantenimento, non l’avente diritto.

In tale caso la sopravvenienza, data la funzione tripartita dell’assegno di mantenimento, non può determinarne l’aumento in favore del coniuge beneficiario.

Il lascito ereditario, infatti, pur incidendo sulla capacità economica dell’ex coniuge onerato in senso migliorativo, integra evidentemente una sopravvenienza non idonea a modificare l’assetto patrimoniale preesistente allo scioglimento del vincolo matrimoniale e rispetto alla quale il beneficiario non può vantare alcun merito in termini di contributo di apporto fornito al ménage familiare.

Pertanto, mentre le sopravvenienze ereditarie in favore del beneficiario possono incidere sulla revisione dell’assegno di mantenimento, in quanto suscettibili di valutazione ai sensi dell’art. 9 della legge 898/70 e 710 c.p.c., quelle in favore dell’onerato determinano una modifica in melius del suo assetto patrimoniale che non è suscettibile di portata innovativa sull’importo dell’assegno di mantenimento, in quanto svincolata dalla funzione tripartita dello stesso.

 

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