I beni dell’ex coniuge si possono ipotecare indipendentemente dal pericolo di inadempimento. 

Al momento della separazione o del divorzio, il Tribunale è chiamato a definire i rapporti economici tra i coniugi, e non di rado impone al soggetto economicamente più forte il pagamento di un assegno mensile, o comunque periodico, in favore dell’altro coniuge e/o dei figli.

Il motivo di tale previsione si fonda su un dovere di solidarietà sociale che sopravvive alle vicende della coppia, garantito dalla nostra Costituzione e  da una serie di strumenti che ne assicurano l’adempimento nel tempo.

Tra questi strumenti figura l’iscrizione di ipoteca sui beni del coniuge obbligato.
Per potersi procedere ad iscrizione di ipoteca giudiziale, la legge non pone altro requisito che il possesso di un idoneo provvedimento giudiziale, riconoscendone il diritto in quattro distinte occasioni:

• l’art. 156, c. 5 c.c., con riferimento alla sentenza di separazione dei coniugi è titolo idoneo ad iscrivere ipoteca;

• l’art. 8, 2° c., L. 898/1970,  rispetto al divorzio;

• l’art. 3, c. 2, L. n. 219/2012 quanto ai provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole
(con dimostrazione che la stessa tutela è accordata anche alla coppia non sposata con figli);

• l’art. 5, c. 1 del D.L. 132/2014 con riguardo all’accordo di negoziazione assistita sottoscritto dai coniugi e dai rispettivi avvocati.

Il coniuge che ottenga uno qualsiasi dei predetti provvedimenti, avrà  automaticamente titolo per procedere all’iscrizione di ipoteca sui beni dell’altro coniuge a tutela del proprio diritto, anche futuro, a prescindere dall’ inadempimento di quest’ultimo.

È quanto ha stabilito la Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 1154/20, che attenendosi scrupolosamente al dato normativo  ha svincolato completamente  la garanzia dal requisito del pericolo di inadempimento.

Si tratta di una pronuncia fondamentale, in quanto la Corte di Milano si è discostata da una corrente più conservativa, maggioritaria in effetti, che, per contro, ha sempre correlato la garanzia ipotecaria alla  possibilità di inadempimento del coniuge obbligato, così di fatto comprimendo ultra legem le garanzie poste a tutela del principio solidaristico tra i coniugi, costituzionalmente riconosciuto.

Se il dovere di solidarietà tra i coniugi e gli ex coniugi ha un fondamento così importante, infatti, non si può negare ad esso una tutela anche sul piano delle garanzie, soprattutto laddove la legge si limita a dire che il provvedimento del giudice è titolo sufficiente per iscrivere ipoteca.

Secondo il ragionamento della Corte d’Appello di Milano, il diritto sussiste per la sola emissione della sentenza, perchè ciò soltanto richiede la legge. Ne consegue che in presenza di idoneo provvedimento giudiziale, il diritto ad iscrivere ipoteca va sempre ritenuto legittimo, mentre l’eventuale richiesta di cancellazione dell’ipoteca per difetto del requisito del pericolo di inadempimento non può trovare accoglimento, non rientrando, in effetti, tale ipotesi tra quelle tassativamente elencate per legge.

Il coniuge obbligato potrà al più richiedere la riduzione dell’importo per cui si è iscritta ipoteca, se non si sono rispettati i parametri di legge, ma non avrà diritto né alla cancellazione né alla condanna del richiedente per lite temeraria.

Conforto al descritto orientamento e al favore riservato alla tutela dei diritti degli ex coniugi si trova, infine, nell’art. 19 della L. n. 74/87, il quale specifica che tutti i provvedimenti relativi al divorzio sono esenti dal pagamento di imposta di bollo, di registro o di altre tasse, con la conseguenza che anche l’iscrizione di ipoteca in forza di detti titoli non prevede pagamento di tributi.

La sentenza in commento attesta pertanto un importante punto di arresto nel più tradizionale scenario giurisprudenziale, che si confida darà spazio ad un uso più semplice, sicuro e costituzionalmente orientato di questo strumento di garanzia, da sempre riconosciuto ed utilizzato da questo Studio ad efficace tutela dei diritti dei propri assistiti.

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