L’efficacia di prove legali riconosciuta ad sms ed e-mail
In tutti i processi ogni fatto dedotto o eccepito in giudizio deve essere provato. L’evoluzione tecnologica degli ultimi decenni ha coinvolto anche i mezzi utilizzati per provare un fatto; tali modificazioni sono dovute principalmente all’evolversi della società e al sempre maggior utilizzo che si fa di alcuni strumenti di comunicazione diversi dai tradizionali.
In tale contesto, le autorità giudiziarie hanno dovuto fronteggiare il problema della possibilità di ammettere in giudizio l’utilizzo di questi nuovi strumenti informatici di comunicazione per provare un fatto dedotto in giudizio. In materia, la giurisprudenza, con varie pronunce, ha dimostrato di essere orientata a riconoscere efficacia di prova legale a tali mezzi, riconducendoli nell’ambito di applicazione dell’art. 2712 c.c.
Le prove per definizione consistono nell’insieme dei mezzi processuali utilizzati per dimostrare e sostenere un fatto introdotto in giudizio da una parte. Le prove si distinguono in “prove costituite”, con ciò intendendosi quelle che si formano al di fuori del processo e che vengono lì introdotte per essere interpretate dal giudice, e in “prove costituende”, le quali si formano all’interno del processo stesso, nella fase di istruzione probatoria.
Le più tradizionali prove costituite sono senza dubbio i documenti, cioè tutti gli scritti che hanno la funzione di fornire la rappresentazione di un determinato fatto.
L’evolversi della tecnologia e la sempre maggiore frequenza con cui si hanno comunicazioni tramite mezzi informatici hanno portato al problema concreto di valutare la possibilità di utilizzare nel processo determinate conversazioni avvenute tra due o più soggetti, non mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione tradizionali, bensì tramite sms ed e-mail.
Alla luce del fatto che nel nostro ordinamento vige il principio di tipicità dei mezzi di prova, secondo cui possono essere utilizzate nel processo solamente le prove disciplinate dal legislatore, il quesito che ci si pone è in quale misura il contenuto di questi messaggi possa essere introdotto nel processo ed utilizzato come elemento a sostegno dei fatti.
Con varie pronunce, di contenuto uniforme, la Corte di Cassazione ha chiarito la propria posizione in merito al suddetto quesito.
In una prima pronuncia, la n. 11606/2018, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla efficacia probatoria delle e-mail, stabilendo che “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’articolo 2712 c.c.”.
In una successiva pronuncia, la n. 19155/2019, la Corte si è invece espressa in merito al valore probatorio degli sms.
La vicenda riguardava due ex coniugi e l’accordo intervenuto tra di loro riguardante l’iscrizione del figlio minore all’asilo nido e il pagamento della retta. La donna chiedeva il rimborso da parte dell’ex marito delle spese sostenute, presentando come prova a sostegno dei fatti gli sms che si erano scambiati e che dimostravano l’accordo intervenuto tra loro e l’espressa dichiarazione di volontà del padre di pagare metà retta.
La Corte, ribadisce lo stesso concetto affermato nella sentenza precedentemente richiamata, dichiarando che anche gli sms contengano una rappresentazione informatica dei fatti e dunque anch’essi sono riconducibili alla fattispecie dell’art. 2712 c.c.
Tale articolo, nello specifico, disciplina le “Riproduzioni meccaniche”, facendo rientrare in tale categoria le riproduzioni fotografiche, informatiche, cinematografiche e le registrazioni fonografiche. Queste formano piena prova dei fatti rappresentati se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità.
Per ciò che concerne la modalità di disconoscimento, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12794/2021, afferma che quest’ultimo deve essere tempestivo, chiaro, circostanziato ed esplicito, stabilendo anche la necessità di allegare documenti che mirino ad escludere la conformità tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
Inoltre, la giurisprudenza (ex multis Cass. n. 19155/2019, Cass. n. 3122/2015, Cass. n. 17526/2016, Cass. n. 1250/2018) è concorde nel ritenere che il disconoscimento di un sms non abbia gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata. Infatti, una scrittura privata disconosciuta non potrebbe più essere utilizzata come prova in giudizio (salvo il caso di esito positivo dell’istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.), mentre nel caso di disconoscimento di sms, l’autenticità della provenienza del messaggio potrebbe essere accertata dal giudice anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
In mancanza di contestazione, dunque, gli sms hanno efficacia legale, mentre, in caso di contestazione, la valutazione è rimessa al libero apprezzamento del giudice.
Una volta chiarita l’efficacia di sms ed e-mail, vediamo ora quali sono le modalità di acquisizione delle prove digitali.
È importante quindi porre l’attenzione su tale questione, al fine di chiarire quali siano le procedure alla base dell’introduzione in giudizio di siffatti mezzi probatori.
La modalità sicuramente più pratica e veloce di introduzione in giudizio di tali elementi è quella della trascrizione del contenuto di eventuali messaggi da allegare agli atti del processo, oppure l’acquisizione di screenshot degli stessi. Nonostante la sua praticità, questa modalità è tuttavia esposta al rischio di una possibile contestazione della controparte in merito alla reale autenticità del contenuto delle prove cui si richiede l’acquisizione.
La peculiarità delle prove digitali è, infatti, quella di essere facilmente alterabili e modificabili. Per questo motivo, nel caso in cui la controparte ne contesti l’autenticità e la conformità, sarebbe necessario constatare in giudizio la rispondenza all’originale.
Ai fini della autenticità della prova, la parte può chiedere al giudice di disporre una consulenza peritale che, attraverso l’esame del dispositivo, permetta la trascrizione del contenuto delle conversazioni memorizzate nello stesso, attestandone la genuinità. Alternativamente è possibile munirsi di una copia conforme ed autenticata dei messaggi, da depositare in giudizio. Autenticazione che può avvenire tramite atto notarile che ne attesti la conformità agli originali.
Diverse pronunce giurisprudenziali, alcune di carattere più restrittivo, altre più estensivo, hanno cercato di chiarire i dubbi in merito all’acquisizione delle prove digitali.
In una Sentenza del Tribunale di Milano, sez. lavoro, del 24.10.2017, si rileva che la trascrizione di messaggi sia inutilizzabile e non possa essere considerata congrua prova senza la produzione dei supporti informatici contenenti le conversazioni. I giudici ritengono “prive di qualsiasi valore probatorio le conversazioni WhatsApp e Sms estratti dall’utenza telefonica e prodotti con trascrizioni su fogli Word”, ribadendo che, in mancanza di supporti informatici, non sarebbe possibile dare ad essi efficacia di prove. In caso di disconoscimento formale di tali messaggi, ai fini della valutazione di conformità, anche il giudice di primo grado, in tale sede, ammette la possibilità di disporre una consulenza tecnica.
Per converso, un’altra importante pronuncia, sicuramente meno restrittiva, è stata quella della Corte d’Appello di Trento, n. 249/2015, che ha ammesso l’introduzione del contenuto di elementi di prova in formato digitale nel processo mediante testimonianza. Nello specifico, la Corte, ha accolto la testimonianza del figlio di due coniugi, avente ad oggetto il contenuto di sms che dimostravano la condotta fedifraga del padre. In questa pronuncia la Corte afferma che “la deposizione resa in giudizio e non smentita da elementi di segno contrario, costituisce di fatto prova di confessione stragiudiziale”. La Corte ha statuito quindi che la testimonianza si possa configurare come ulteriore modalità di introduzione nel processo del contenuto di prove risultanti da dispositivi elettronici.
In conclusione, per quanto concerne l’utilizzabilità in giudizio delle prove digitali, si può ritenere che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sia concorde nel considerare che sms, e-mail, o altre comunicazioni digitali, possano essere utilizzati nel processo per provare un fatto riconducendoli nell’ambito di applicazione dell’art. 2712 c.c., venendo considerati dunque come “riproduzioni meccaniche”.
In relazione, invece, alle modalità di acquisizione di tali mezzi di prova, non vi è un orientamento univoco dei giudici, ma negli ultimi anni pare affermarsi un orientamento giurisprudenziale connotato da caratteri più estensivi, favorevole a permettere l’acquisizione di qualsivoglia tipo di prova digitale in assenza di una contestazione sollevata dalla controparte, rendendo così più gravosa l’introduzione di tali prove in giudizio soltanto nel caso in cui ne venisse effettivamente discussa l’autenticità, conformemente al principio di economia processuale.

