Diritto d’autore: tra realtà e mondi virtuali
Con l’avvento delle nuove tecnologie il diritto si è trovato ad affrontare innumerevoli difficoltà, concernenti l’applicabilità delle disposizioni esistenti alle nuove fattispecie e l’idoneità della normativa vigente a soddisfare le nuove necessità di tutela inevitabilmente insorte con l’avanzamento tecnologico. All’intero di questo mare magnum di problematiche una delle principali riguarda il “nuovo” diritto d’autore, intendendo con ciò l’applicabilità della tutela esistente alle nuove realtà informatiche (Crypto-Arte, NFT e Micro-NFT, Blockchain, Intelligenze Artificiali).
Il diritto d’autore è regolato – in Italia – dalla L. 633/1941 che si pone come obiettivo quello di tutelare i frutti dell’attività intellettuale di carattere creativo, attraverso il riconoscimento all’autore/i originario/i dell’opera di una serie di diritti di carattere sia morale, sia patrimoniale. Questo tipo di tutela si applica a molte categorie di opere: figurative, di architettura, cinematografiche, software, ecc. Generalmente, ma non necessariamente, il soggetto titolare dei diritti d’autore è colui che crea l’opera.
Attualmente la disciplina del diritto d’autore si trova ad affrontare nuove sfide: ad esempio, se pare ben chiaro come possa applicarsi tale normativa nel caso di uno scrittore che pubblica un romanzo, meno semplice è l’ipotesi di un soggetto che crea una un’opera virtuale.
Brevemente per Crypto-Arte, ad esempio, si intende un contenuto digitale unico e crittografato, caricato su una piattaforma di scambio online, la cui vendita viene registrata su una blockchain. Queste opere, che sono solo una delle molteplici categorie di oggetti digitali realizzabili, per poter essere vendute vengono convertite in NFT (Non Fungible Token). Questi consistono in oggetti virtuali non divisibili e che possono avere solo un rapporto univoco con l’opera che rappresentano, similmente ad un ID o all’indirizzo IP di un dispositivo informatico.
All’interno di questo contesto, che vede protagonisti il diritto d’autore e gli NFT, si inserisce una particolare “sottocategoria” di Non Fungible Token: gli NFT-Micro. Questo particolare strumento ha come scopo quello di frammentare un asset potenzialmente molto costoso, come un’opera d’arte digitalizzata, creando singoli frammenti dello stesso. Questi, riuniti insieme, andranno poi a formare una sorta di collage dell’opera originale, abbassando notevolmente la barriera d’ingresso per l’acquisto di opere d’arte digitalizzate.
Fatte queste premesse possono citarsi alcuni casi di cronaca che permettono di comprende meglio le reali problematiche del diritto d’autore applicato a queste nuove realtà informatiche.
Il Caso Beeple, che prende il nome dallo pseudonimo dell’autore Mike Winkelmann, riguarda la vendita di un’opera di Cryptoarte (un file .jpeg) composta da un collage di tutte le immagini che l’artista ha pubblicato esclusivamente on-line quotidianamente dal 2007. La vendita si è svolta mediante un’asta che ha visto un compratore aggiudicarsi l’opera per la cifra di 69,3 milioni di dollari. Si tratta della terza opera di un artista vivente in ordine di prezzo di vendita raggiunto.
Nel Caso Hermès vs Rotschild, l’artista Mason Rotschild ha creato le Metabirkin NFT, cioè 100 modelli “virtuali” che si ispirano alla famosissima borsa della casa di moda francese, senza aver ricevuto nessuna autorizzazione dalla stessa e senza aver neppure reso noto all’azienda il suo progetto. Pertanto, è stato citato per violazione del copyright ed il caso è tuttora in pendenza di giudizio dinnanzi il tribunale di New York.
Da questi casi emerge come in questo ambito (Cryptoarte, NFT e Micro-NFT) le principali perplessità riguardano: l’autenticità dei token e la verifica che chi li abbia emessi sia una persona autorizzata alla vendita e, ancora, il rapporto tra l’opera originale, quella integralmente digitalizzata e quella digitale frammentata e le possibili violazioni del Diritto d’Autore. Perplessità che nascono dal fatto che l’associazione tra un token e un’opera fisica non è così immediata come quella riscontrabile tra un NFT e un’opera nativa digitale. Ciò rende in questo caso necessario comprendere chi sia il vero possessore/proprietario, cioè se questo sia chi possiede l’opera fisica originale oppure detiene l’opera digitalizzata.
Invero, i dubbi che coinvolgono il tema degli NFT (Non Fungible Token) si dividono in alcuni di facile inquadramento giuridico ed altri di più complessa comprensione.
Un primo quesito riguarda l’effettiva possibilità di “tokenizzare”, cioè frazionare, il diritto d’autore: si pensi, ad esempio, al caso di una semplice comproprietà. Questo istituto è già regolato dal nostro ordinamento (artt. 1100-1116 c.c.) e, in tal senso, avendo la proprietà carattere esclusivo, non esistono più diritti sul medesimo bene, ma è il diritto stesso ad avere più titolari. Considerate le difficoltà pratiche concernenti il frazionamento del diritto d’autore, è stato preferibile optare per non frazionare questo diritto tra gli acquirenti del/dei token, ma bensì per la cessione di quote dei diritti economici ad essi associati.
Un secondo aspetto riguarda il “finanziamento di opera futura”, fattispecie anch’essa già regolamentata dal nostro ordinamento (art. 120 l. n. 33/1941), e che si concretizza in realtà nel crowdfunding, avente come scopo il finanziamento di opere ancora in fase di realizzazione.
Ci sono però alcuni interrogativi la cui risoluzione pare più problematica.
Il riferimento è alle possibili lesioni del diritto d’autore derivanti da conversione in NFT di opere fisiche originali. In relazione a quest’ultimo punto, l’approccio da adottare in caso di creazione di un NFT in assenza di autorizzazione, che violi il diritto d’autore è ancora in fase di evoluzione. Questa violazione potrà però configurarsi soltanto in presenza di 3 requisiti necessari riferiti all’opera digitalizzata:
- a) chi ha programmato l’NFT deve aver tratto profitto, senza autorizzazione alcuna, da uno dei diritti esclusivi riconosciuti all’autore dell’opera;
- b) deve essere presente una connessione causale tra l’NFT e l’opera originale, pertanto, il token deve essere stato creato direttamente dall’originale;
- c) l’opera deve essere stata integralmente o almeno parzialmente copiata.
Considerando come la disciplina in materia di NFT sia tuttora in una piena fase evolutiva che vede coinvolti molteplici soggetti ed interessi in gioco, non è affatto semplice comprendere quale strada verrà intrapresa per l’adeguamento degli istituti giuridici esistenti a queste nuove realtà o per l’eventuale formulazione di nuove norme in grado di regolare la materia. Gli NFT possono infatti coinvolgere, come visto, sia istituti già esistenti (comproprietà e finanziamento di opera futura) sia istituti innovativi la cui regolamentazione non è ancora totalmente compiuta (Smart Contracts).
Avv. Chiara Micera

