Il servizio conciliazione di Arera

L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (d’ora in poi ARERA) ha dato attuazione al comma 4 dell’art. 44 del decreto legislativo 93/2011 costituendo nel 2012 il c.d. “Servizio conciliazione”. Trattasi di uno strumento di tutela stragiudiziale in grado di fornire ai clienti/utenti finali una procedura semplice e veloce per la risoluzione di eventuali controversie con i propri operatori di energia e gas e con il proprio gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il Servizio Conciliazione si inserisce al secondo livello del processo di risoluzione della problematica insorta con l’operatore, mentre al primo livello è posto il reclamo all’operatore stesso. Difatti, prima di presentare la domanda di conciliazione al Servizio Conciliazione sarà necessario aver presentato reclamo scritto all’operatore: solo dopo aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente oppure qualora siano decorsi 40 giorni (50 per il settore idrico) dall’invio del reclamo senza aver ricevuto riscontro, l’utente potrà rivolgersi al servizio predisposto da ARERA.

Si evidenzia che per i settori energetici il ricorso al Servizio Conciliazione è condizione di procedibilità per l’eventuale successivo accesso alla giustizia ordinaria, in quanto in tale sede è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione in attuazione dell’art. 2, comma 24, lettera b), della Legge 481/95 e dell’articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo. Diversamente, per i servizi idrici il tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione è una scelta volontaria dell’utente e non una tappa necessaria per agire in giudizio. Da notare, però, che il Servizio Conciliazione non è attivabile se per la medesima controversia è pendente o è stata svolta un’altra procedura di risoluzione extragiudiziale o un procedimento giurisdizionale.

Il Servizio Conciliazione è uno strumento gratuito (salvo il caso in cui l’utente scelga di avvalersi dell’ausilio di un professionista, e in questo caso concorderà con questi le eventuali condizioni economiche per le sue prestazioni), attivabile nei confronti di tutti gli operatori (sia i venditori che i distributori) che si svolge in modalità online tramite l’utilizzo della piattaforma predisposta da ARERA.

L’intera procedura è gestita da un conciliatore terzo rispetto alle parti, questo per garantirne l’imparzialità. Quest’ultimo – a differenza di altre procedure di risoluzione alternativa delle controversie – non deciderà la vertenza, ma, in posizione di totale terzietà, aiuterà le parti a raggiungere un accordo per risolvere la problematica. Se le parti lo richiedono concordemente, il conciliatore potrà anche formulare una proposta di soluzione, che le parti saranno libere di accettare o rifiutare.

Si sottolinea che questo Servizio si configura come un sistema di conciliazione “universale”, sia relativamente ai soggetti potenziali fruitori del Servizio medesimo, sia per quanto riguarda le materie oggetto della procedura: difatti si può fare ricorso al Servizio conciliazione per tutte le controversie in essere con un distributore o venditore di energia elettrica e/o gas naturale, con la esclusione solamente di quelle di tipo tributario o fiscale. Per quanto riguarda invece i soggetti che possono avvalersi di tale strumento, per il settore elettrico la procedura può essere avviata da tutti i clienti domestici e i clienti non domestici connessi in bassa tensione (BT) e media tensione (MT), mentre per il settore gas da tutti i clienti domestici e i clienti non domestici, sia di gas naturale che di gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, connessi in bassa pressione (BP). Inoltre, anche il prosumer (soggetto che è al contempo consumatore e produttore di energia elettrica) può attivare il Servizio Conciliazione per le controversie insorte con il venditore o il distributore di energia elettrica o il GSE.

Venendo all’iter del procedimento nel dettaglio, si evidenzia che il cliente finale attiva la procedura registrandosi alla piattaforma on line, compilando la maschera e allegando i documenti richiesti. Se non risultano allegati tutti i documenti, verrà richiesto al cliente e di integrare la propria domanda entro 7 giorni. Se non vi provvede nel termine indicato, non sarà possibile attivare il Servizio Conciliazione: difatti la domanda incompleta e non integrata sarà archiviata. Il primo incontro si deve svolgere entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa, ma non prima di 10 giorni dalla comunicazione di avvio della procedura alle parti. Il Servizio Conciliazione ha una durata massima di 90 giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta di attivazione, prorogabili per non più di 30 su iniziativa congiunta delle parti o anche su richiesta del conciliatore che ravvisi la complessità della controversia. Al termine il verbale di eventuale accordo ha efficacia transattiva tra le parti e costituisce titolo esecutivo a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95. Le parti medesime, inoltre, come già anticipato, possono congiuntamente richiedere al conciliatore la formulazione di una proposta, che sono libere di accettare o meno entro il termine di sette giorni. Il conciliatore, inoltre, nel caso in cui le parti rilevino l’esistenza di danni gravi e irreparabili, su richiesta concorde delle medesime, può suggerire loro le misure più idonee a garantire l’immediata tutela del cliente finale.

Il Servizio conciliazione di Arera, con la sua finalità deflattiva, appare sicuramente un valido strumento di risoluzione alternativa delle controversie, insorte tra i consumatori e gli operatori di energia e gas, nonché i gestori del Servizio Idrico Integrato. Il suo punto di forza consiste nella possibilità di ottenere un atto avente la stessa efficacia di un provvedimento giudiziario, ma con tempistiche molto più rapide e costi nettamente inferiori.

Avv. Chiara Micera

 

 

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