Assegno divorzile: è possibile richiederlo in mancanza di assegno di mantenimento?
Occorre premettere che l’assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione e l’assegno divorzile si basano su presupposti normativi differenti, in quanto anche la loro funzione è diversa.
L’assegno di mantenimento, infatti, è disciplinato dall’art 156 c.c., il quale prevede che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Il suddetto articolo enuclea i presupposti necessari per poter richiedere (e ricevere) l’assegno di mantenimento; nello specifico occorre che:
– al coniuge richiedente l’assegno di mantenimento non sia addebitabile la separazione;
– il richiedente l’assegno di mantenimento sia privo di adeguati redditi propri;
– l’altro coniuge abbia mezzi idonei per provvedere al pagamento dell’assegno.
La giurisprudenza poi ha meglio chiarito la portata del dettato legislativo.
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 30496/2021, ha sottolineato come la valutazione circa gli “adeguati redditi propri” posseduti dal coniuge richiedente vada riferita ai redditi necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. La Corte ha infatti specificato che “…la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale”.
Per quanto riguarda, invece, l’effettiva possibilità di svolgere attività lavorativa, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24049/2021 ha affermato come “l’attitudine al lavoro, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce un elemento valutabile dal giudice di merito, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di attività lavorativa retribuita, in riferimento ad ogni concreto fattore individuale e ambientale, escludendo mere valutazioni astratte ed ipotetiche”.
Fatta questa doverosa premessa sull’assegno di mantenimento, occorre ora evidenziare i diversi presupposti su cui si basa l’assegno divorzile.
Esso è disciplinato dall’art 5 della l. 898/1970, il quale dispone: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Ne discende che i presupposti per richiedere l’assegno divorzile sono i seguenti:
– la comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi;
– il richiedente deve essere privo di mezzi adeguati o comunque essere impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive.
Anche sui presupposti dell’assegno divorzile si è pronunciata la giurisprudenza, che ne ha meglio inquadrato la portata.
La Corte di Cassazione, ad esempio, nell’ordinanza n. 14161/2022 ha precisato che nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, il giudice deve compiere una valutazione concreta ed effettiva dell’adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondate sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Tale verifica deve mirare ad accertare anche se la disparità della situazione economico-patrimoniale dipenda da scelte condivise nell’ambito della vita familiare in costanza di matrimonio, “con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale”.
Sull’assegno di divorzio molto significativa è stata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018, in quanto innovativa e risolutiva dei precedenti orientamenti giurisprudenziali in materia. Prima di tale sentenza, vi erano due diversi orientamenti della corte di cassazione: entrambi, seppur fondati su presupposti diversi, riconoscevano all’assegno di mantenimento soltanto una funzione assistenziale. Il primo orientamento basava il riconoscimento dell’assegno di divorzio sul “tenore di vita” che il coniuge aveva avuto durante la vita coniugale. La Corte incline a tale orientamento affermava che presupposto per l’attribuzione dell’assegno di divorzio è che il coniuge richiedente non abbia mezzi adeguati a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, tenuto conto non solo dei suoi redditi ma anche dei cespiti patrimoniali e delle altre utilità di cui può disporre.
Il secondo orientamento, invece, negava il riconoscimento dell’assegno di divorzio in presenza di “mezzi adeguati” dell’ex coniuge richiedente o in presenza delle effettive “possibilità di procurarseli”. Soltanto dopo aver accertato la mancanza di autosufficienza economica, si poteva procedere alla determinazione del quantum dell’assegno. Questo orientamento sostiene che il parametro del “tenore di vita” collide radicalmente con la natura stessa dell’istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici; infatti, come già osservato, con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale, a differenza di quanto accade con la separazione personale.
Un decisivo cambio di rotta si ha però con la sent. n. 18287/2018 prima citata, in cui le Sezioni Unite non riconoscono più all’assegno di mantenimento soltanto una funzione assistenziale, ma mettono in rilievo la funzione perequativa – compensativa, che deriva dal principio costituzionale di solidarietà. In particolare affermano che: “la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente”.
Quindi, mentre lo scopo dell’assegno di mantenimento è quello di assicurare al coniuge meno abbiente il medesimo tenore di vita che aveva durante la vita matrimoniale, i criteri in base ai quali viene fissato l’assegno divorzile prescindono dal mantenimento del tenore di vita, in quanto detta circostanza confligge in modo evidente con la natura stessa del divorzio.
Usando il criterio del tenore di vita al fine di determinare l’importo dell’assegno divorzile si ingenererebbe una indebita prospettiva, per così dire, di ultrattività del vincolo matrimoniale.
Da quanto esposto se ne deduce che l’ammontare dell’assegno di divorzio viene deciso al fine di garantire la contribuzione economica necessaria al sostentamento dell’altro coniuge nella ipotesi in cui quest’ultimo non sia autosufficiente.
Si è posto poi l’interrogativo della possibilità di richiedere l’assegno divorzile in mancanza di richiesta di assegno di mantenimento in sede di separazione. Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza.
Nella sent. n. 711/2021, la Corte d’Appello di Roma, richiamando una precedente sentenza della Corte di Cassazione, la n.1758/2008, afferma che: “La determinazione dell’assegno divorzile, alla stregua dell’art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, con la conseguenza che il diniego dell’assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi pattuirono che nessun assegno fosse versato dal marito per il mantenimento della moglie, dovendo comunque il giudice procedere alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale”.
Ancora, in una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n.25646/2021, i giudici hanno ritenuto che, ai fini della valutazione sulla possibilità di riconoscere l’assegno divorzile in mancanza di assegno di mantenimento, nel caso di specie dovesse essere valutato il fatto storico del lungo lasso temporale trascorso tra la separazione e il divorzio (dieci anni), durante i quali presumibilmente la richiedente aveva dimostrato l’effettiva capacità di provvedere a sé stessa. Nonostante il rigetto della richiesta anche in questa pronuncia la Corte non nega la possibilità di riconoscere l’assegno divorzile per il solo fatto della mancata richiesta dell’assegno di mantenimento.
In conclusione, la mancata richiesta dell’assegno di mantenimento in sede di separazione non costituisce presupposto necessario ai fini del riconoscimento dell’assegno in sede di divorzio. Da ciò si evince quindi come, in linea di principio, sia possibile ammettere l’assegno divorzile in mancanza di richiesta di assegno di mantenimento in sede di separazione.
Tuttavia, ciò che è rilevante per il riconoscimento dell’assegno divorzile è la sussistenza di un significativo mutamento delle condizioni economico – patrimoniali di una delle parti o, in alternativa, la valutazione del significativo apporto della parte richiedente all’andamento familiare, nei termini sopraindicati (compressione delle proprie aspettative professionali – scelte di vita, come trasferimenti di residenza in altre città, o avere favorito lo sviluppo della condizione economico/patrimoniale del consorte).
Avv. Chiara Micera

