Successione ed eredità digitale – l’orientamento della giurisprudenza

L’evoluzione digitale degli ultimi decenni ha avuto notevoli impatti anche sul piano successorio; difatti al giorno d’oggi il patrimonio di un soggetto si compone anche dei beni c.d. digitali. Con questa definizione si intendono i beni rappresentati in formato binario (ovverosia da una serie di 0 e 1), di cui si possono vantare i relativi diritti di utilizzazione, contenuti all’interno di un dispositivo di memorizzazione (fisico o virtuale). Sono tali, ad esempio, gli account di posta elettronica, le pagine social media, le criptovalute, i documenti informatici di testo, le immagini, i video, i software, gli e-books e, in generale, qualsiasi “dato” che sia stato creato dal defunto o su cui lo stesso poteva vantare un diritto di proprietà esclusivo e assoluto.

I beni digitali, poi, a loro volta si distinguono in base alla loro natura: beni a contenuto non patrimoniale (o personale o familiare) sono tutti quei beni suscettibili di essere valutati soltanto nella loro rispondenza a interessi individuali, familiari, affettivi o sociali, quali, ad esempio, e-mail, fotografie di famiglia, scritti intimi o personali. I beni a contenuto patrimoniale, invece, si caratterizzano per il loro valore economico intrinseco e la facoltà di utilizzazione economica che essi attribuiscono al titolare.

Fatta questa premessa, si evidenzia come il sempre maggiore utilizzo dei dispositivi digitali ha reso quest’ultimi strumenti di espressione della personalità. Per questo motivo quando si parla di eredità digitale vengono in rilievo diverse tematiche e diversi diritti che vanno tra loro bilanciati.

A tal proposito, l’ordinanza del Tribunale di Roma del 10 febbraio 2022 ha rappresentato un contributo importante per lo sviluppo del tema dell’eredità digitale e della tutela dei diritti fondamentali del de cuius, soprattutto con riferimento alla tutela della privacy. Il provvedimento del Tribunale di Roma, con il quale è stato ammesso il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dai familiari di un defunto, al fine di recuperare le password degli account digitali del de cuius e conseguentemente i suoi dati personali contenuti nel dispositivo, ha confermato la precedente giurisprudenza di merito che si era espressa su questioni analoghe: il Tribunale di Bologna con ordinanza del 25 novembre 2021 e il Tribunale di Milano Sez. I, Ord. Del 10/02/2021.

Si è detto precedentemente come in tema di eredità digitale occorra bilanciare i vari diritti in gioco. Infatti, in primo luogo, vengono in rilievo i diritti della personalità del de cuius, proprio perché, attraverso i dispositivi e gli account digitali, l’individuo esprime la propria personalità online, nonché il suo il diritto alla privacy, in quanto, si pone l’esigenza di tutelare la riservatezza del defunto, ma anche di soggetti terzi che sono entrati in contatto con lui. Secondariamente, però, assume rilevanza anche il diritto di accesso degli eredi del de cuius, che possono avere appunto interesse a conoscere i dati e le informazioni digitali del defunto.

Dal punto di vista normativo, ed in particolare per quanto concerne la tutela della privacy, l’attuale disciplina prevista nel Regolamento europeo 2016/679 non prevede la possibilità di applicare tale regolamento ai soggetti deceduti, delegando agli Stati membri il compito di adottare norme riguardanti il tema dei dati personali delle persone decedute.

In Italia, l’ipotesi è disciplinata nel D.lgs 101/2018, il quale prevede all’art. 2-terdecies che i diritti riguardanti le persone decedute e riferiti ai loro dati personali possano essere esercitati da “chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario o per ragioni familiari meritevoli di protezione”. È poi prevista un’eccezione al comma 2, secondo il quale, l’esercizio post mortem dei diritti dell’interessato non è ammesso “nei casi previsti dalla legge, o quando l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento”.

In modo similare alla disciplina prevista per le disposizioni anticipate di trattamento, anche per i dati personali del defunto contenuti in dispositivi digitali, il legislatore ha, quindi, voluto porre in primo piano l’autonomia dell’individuo, che è libero di scegliere se permettere o meno ai suoi eredi di accedere ai propri dati digitali.

Tornando alla pronuncia del Tribunale di Roma richiamata in premessa, nel caso oggetto di giudizio la società resistente fornitrice del servizio di posta elettronica negava ai familiari del de cuius la possibilità di accedere all’account di quest’ultimo, affermando di non poter permettere l’accesso automatico da parte degli eredi, in quanto sarebbe venuta meno alle condizioni generali di contratto.  Il giudice, ritenendo la sussistenza di “ragioni familiari meritevoli di protezione”, nel caso di specie sosteneva che il diritto di accesso ai dati personali da parte degli eredi non poteva considerarsi precluso dall’accettazione delle condizioni generali di contratto da parte del singolo soggetto al momento di acquisto del dispositivo. Il giudice, infatti, ribadisce come ai sensi dell’art. 2 terdecies, comma 3, del codice della privacy, la volontà dell’interessato. di vietare l’esercizio dei diritti digitali e l’accesso ad essi, deve essere espressa in maniera libera, informata e specifica evidenziando, come “La mera adesione alle condizioni generali di contratto, in difetto di approvazione specifica delle clausole predisposte unilateralmente dal gestore, non appare soddisfare i requisiti sostanziali e formali espressi dalla norma richiamata”.

La questione affrontata dal Tribunale di Bologna, invece, riguardava la richiesta urgente ex art. 700 c.p.c., avanzata dalla madre di un ragazzo deceduto prematuramente, per ottenere un provvedimento che ordinasse alla società Apple di rivelare la password dell’account del figlio.

Nel caso di specie, circa l’esistenza del fumus boni iuris, il Tribunale di Bologna richiamava la medesima disciplina normativa citata dal giudice romano, secondo la quale i diritti delle persone decedute possono essere esercitati da altri soggetti “per ragioni familiari meritevoli di protezione”, a meno che non vi sia un espresso divieto presentato dall’interessato al soggetto titolare del trattamento, rilevando che non vi era una dichiarazione scritta che negasse l’accesso ai dati.

Nel caso di specie la società Apple, al fine di poter autorizzare l’accesso ai dati, richiedeva “un ordine del tribunale che specifichi: 1) che il defunto era il proprietario di tutti gli account associati all’ID Apple; 2) che il richiedente è l’amministratore o il rappresentante legale del patrimonio del defunto; 3) che in qualità di amministratore o rappresentante legale, il richiedente agisce come “agente” del defunto e la sua autorizzazione costituisce un “consenso legittimo”; 4) che il tribunale ordina a Apple di fornire assistenza nel recupero dei dati personali dagli account del defunto, che potrebbero contenere anche informazioni o dati personali identificabili a terzi”. Il giudice del merito affermava che, con riferimento al primo punto, solo la società poteva essere a conoscenza di quelle informazioni, mentre per quanto riguarda gli altri punti sottolineava come nell’ordinamento italiano non esiste la figura dell’amministratore o del rappresentante legale del patrimonio del defunto e la disciplina italiana non richiedeva l’autorizzazione di un “agente” del defunto né la presenza di un “consenso legittimo”.

Dunque, secondo il giudice di merito, “è illegittima la pretesa avanzata dalla società resistente di subordinare l’esercizio di un diritto, riconosciuto dall’ordinamento italiano, alla previsione requisiti del tutto estranei alle norme di legge che disciplinano la fattispecie in esame”.

Quanto poi al periculum in mora, veniva preso in considerazione il fatto che la società Apple prevedeva dei sistemi di distruzione automatica dell’account dopo un periodo prolungato di inattività. Da ciò derivava il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile dovuto alla possibile perdita dei dati.

Come già accennato in precedenza, entrambe le pronunce appena richiamate (quella di Roma e di Bologna) si pongono in linea con la precedente soluzione prospettata nell’Ordinanza del Tribunale di Milano del 10 febbraio 2021, secondo la quale: “deve ritenersi ammissibile la domanda cautelare volta ad ottenere un ordine alla società produttrice di un telefono cellulare di fornire assistenza ai genitori nel recupero dei dati personali dagli account del figlio deceduto, stante la sussistenza del “fumus boni iuris” – considerato che, ai sensi dell’art. 2-terdecies del Nuovo Codice della Privacy, i diritti riguardanti le persone decedute possono essere esercitati per “ragioni familiari meritevoli di protezione” – e del “periculum in mora“, atteso che i sistemi della suddetta società, dopo un periodo di inattività dell’account i-cloud vengono automaticamente distrutti”.

Questi provvedimenti evidenziano l’attuale orientamento giurisprudenziale – che nel bilanciamento dei vari interessi e diritti in gioco – risulta propenso a tutelare l’eredità digitale di un soggetto e a riconoscere in capo agli eredi un diritto di accesso a tali dati digitali, a scapito del diritto alla riservatezza del de cuius e dei limiti imposti ai titolari del trattamento dal regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. Come abbiamo visto, infatti, si può ritenere ammissibile anche l’esperimento di un’azione cautelare da parte dei familiari di un defunto al fine di ottenere assistenza per il recupero dei dati personali del de cuius contenuti in un dispositivo digitale di cui non si conosce la password. Tutto ciò in quanto si ritiene sussistente l’esistenza di un diritto dei familiari all’accesso a tali dati, nonché il pericolo che tali dati vengano distrutti irrimediabilmente nel tempo necessario per la conclusione di un giudizio di cognizione ordinario.

Avv. Chiara Micera

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