Diritto all’oblio: gli orientamenti della recente giurisprudenza in tema di “deindicizzazione”
Il diritto all’oblio è disciplinato dall’art. 17 del Regolamento sulla protezione dei dati personali (Reg. 2016/679) e consiste nel diritto dell’interessato ad ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo.
In particolare, con l’utilizzo ormai massivo World Wide Web, si è posto il problema di come tutelare il diritto degli interessati a non essere più ricordati per eventi passati, oggetto di cronaca, ma che ormai riguardano vicende superate dal tempo.
La giurisprudenza recente si è più volte espressa sul contenuto di tale diritto e sulla necessità di effettuare un bilanciamento con altri diritti fondamentali.
In particolare, la Corte di Cassazione, con due recentissime pronunce (Cass. civ. n. 34658/2022 e Cass. civ. n. 2893/2023), si è soffermata sul tema della “deindicizzazione”, ovvero quell’operazione che mira non alla diretta eliminazione di un contenuto, ma a renderlo non direttamente accessibile tramite motori di ricerca esterni all’archivio in cui quel contenuto si trova.
Esaminando brevemente la disciplina normativa, si sottolinea come l’art. 17 Reg. 2016/679 preveda una serie di presupposti, in presenza dei quali l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, si ripete, senza ingiustificato ritardo.
In particolare, la cancellazione può essere chiesta quando:
- i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati;
- l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’art. 6, paragrafo 1, lett. a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
- l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento;
- i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’art. 8, paragrafo 1 (raccolta di dati personali di soggetti minori.).
Diversamente, sempre secondo l’art. 17, comma 3, il diritto alla cancellazione non sussiste quando il trattamento dei dati è necessario per soddisfare alcune esigenze quali:
- a) l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- b) l’adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- c) la sussistenza di motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo;
- d) l’archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o per fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
- e) l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Fatta questa premessa normativa, vediamo nel dettaglio le sentenze prima richiamate.
In particolare, nella sentenza n. 34658/2022 la Corte di Cassazione ha ordinato al gestore di un motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione di alcune informazioni riguardanti l’interessato su tutte le versioni, anche su quelle extraeuropee, previo bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e il diritto alla libertà di informazione.
Nel caso specifico la vicenda era originata dal ricorso presentato da un privato avanti il Garante per la protezione dei dati personali, il quale lamentava che il proprio diritto all’oblio era pregiudicato dalla diffusione nel web di notizie non aggiornate relative ad una vicenda giudiziaria in cui era stato coinvolto, conclusasi con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato; lo stesso richiedeva al Garante privacy la rimozione degli URL (l’Url – Uniform Resource Locator – è una sequenza di caratteri che identifica univocamente l’indirizzo di una risorsa in Internet) anche nelle versioni extraeuropee del motore di ricerca.
Il Garante privacy accoglieva in parte le richieste dell’interessato, ma contro il provvedimento, la società titolare del servizio e gestore del servizio di ricerca proponeva ricorso ex art. 152 del D. lgs. 196/2003 avanti il Tribunale di Milano.
La vicenda giungeva in Cassazione e in tale sede il Garante privacy lamentava, davanti la Suprema Corte, la violazione del Codice della privacy in combinato disposto con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto, il provvedimento dell’autorità giudiziaria ordinaria aveva negato la possibilità di un’applicazione extraterritoriale delle norme dell’Unione e nazionali, che non era stata mai esclusa dalla Corte di giustizia. In secondo luogo, la sentenza impugnata non individuava un criterio sulla base del quale eseguire il necessario bilanciamento di interessi.
La Corte, analizzando alcune pronunce della Corte di Giustizia succedutesi nel tempo, arriva ad affermare che “il diritto dell’Unione non impone agli Stati membri di far sì che la persona interessata che si avvalga del diritto alla deindicizzazione possa ottenere il risultato di incidere su tutte le versioni, anche extraeuropee, del motore di ricerca. Tuttavia, il diritto dell’Unione neppure vieta agli Stati membri di consentire questo risultato”. Dunque, ciascuno Stato membro è libero di effettuare nella sua disciplina nazionale, conformemente agli standard nazionali di protezione dei diritti fondamentali, un bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e il diritto alla libertà d’informazione, per richiedere al gestore del motore di ricerca – all’esito di tale operazione – di effettuare una deindicizzazione anche sulle versioni extraeuropee del proprio motore.
Nella seconda pronuncia inizialmente citata – la sentenza n. 2893/2023 – la Corte di Cassazione si trova a dover prendere posizione sulla permanenza di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, nell’archivio informatico di un quotidiano. Secondo la Corte di Cassazione “è lecita la permanenza di un articolo di stampa nell’archivio informatico di un quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di una inchiesta giudiziaria, poi sfociata nell’assoluzione dell’imputato, purché, a richiesta dell’interessato, l’articolo sia deindicizzato e non sia reperibile attraverso i comuni motori di ricerca, ma solo attraverso l’archivio storico del quotidiano e purché, a richiesta documentata dell’interessato, all’articolo sia apposta una sintetica nota informativa, a margine o in calce, che dia conto dell’esito finale del procedimento giudiziario in forza di provvedimenti passati in giudicato, in tal modo contemperandosi in modo bilanciato il diritto ex art. 21 Cost. della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire una indebita lesione della propria immagine sociale”.
Secondo questa pronuncia, l’editore di un quotidiano, che memorizzi nel proprio archivio storico della rete internet le notizie di cronaca, mettendole a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di persone, è tenuto ad evitare che possa essere leso il diritto all’oblio delle persone che vi furono coinvolte. Dunque, l’editore deve garantire agli utenti un’informazione aggiornata sullo sviluppo della vicenda.
Alla luce delle sentenze sopra esaminate emerge come il bilanciamento tra il diritto all’informazione, da un lato, e il diritto all’oblio, dall’altro, possa trovare soluzione con la “deindicizzazione” dei link.
In altre parole, nel caso in cui l’interessato eserciti il proprio diritto all’oblio su alcuni dati presenti nel web, si procede alla “dissociazione” di una specifica pagina, identificata dal proprio URL da una peculiare query di ricerca. Dunque, il dato personale non viene definitivamente rimosso, non scompare dal web, ma semplicemente sottratto ad una modalità di reperimento semplice ed istantanea; viene in altre parole ridotta la visibilità dell’informazione.
Diverso è il caso in cui la notizia pubblicata sia di grande interesse pubblico, poiché in questa seconda ipotesi il diritto all’informazione prevarrà, in ogni caso, sui diritti dell’interessato.
Le due pronunce in commento evidenziano quanto sia necessaria una valutazione “caso per caso”, ai fini della prudente valutazione del contemperamento degli interessi, a maggio ragione, in una società sempre più “digitalizzata”.
Avv. Chiara Micera

