Ipoteca sui beni dell’ex coniuge: la Cassazione ritorna sulla necessaria sussistenza del “pericolo di inadempimento”

L’iscrizione di ipoteca sui beni dell’ex coniuge, al fine di assicurare l’adempimento pro-futuro degli obblighi di contributo economico, è da sempre uno strumento utilizzato da questo Studio a garanzia dei crediti alimentari disposti in un provvedimento di separazione o di divorzio a favore delle parti assistite. Sul punto, lo Studio è in costante aggiornamento sull’evoluzione normativa e giurisprudenziale e questo contributo vuole contribuire alla luce delle novità intervenute.

L’evoluzione normativa e giurisprudenziale:

Dal punto di vista normativo la riforma Cartabia, entrata in vigore a partire dal 28 febbraio 2023, da un lato ha abrogato l’art. 156 comma 5 del c.c., il quale disponeva che: “il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall’art. 155”, dall’altro ha introdotto una nuova disposizione nel codice di procedura civile (art. 473bis 36 c.p.c.), la quale dispone che: “i provvedimenti, anche se temporanei, in materia di contributo economico in favore della prole o delle parti sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Il giudice può imporre al soggetto obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi di contributo economico”.

Per quanto concerne, invece, l’orientamento giurisprudenziale, si è verificato un mutamento sull’interpretazione dell’istituto.

Infatti, una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 1076/2023), circa la cancellazione di ipoteca iscritta sui beni del coniuge, sottolinea la necessità della sussistenza dell’inadempimento o del “pericolo di inadempimento” per l’iscrizione e il mantenimento della garanzia ipotecaria.

La sentenza impugnata, emessa dalla Corte d’Appello di Milano, aveva ritenuto, sulla base del solo dato letterale dell’art. 156 comma 5 del c.c, allora vigente, che per l’iscrizione ipotecaria non fosse necessaria la permanenza di un pericolo di inadempimento del debitore, in quanto la finalità dell’istituto sarebbe quella di assicurare l’adempimento di un credito già accertato, così da rendere una tutela effettiva per il creditore.

La Corte di Cassazione, ritenendo non condivisibile tale orientamento, afferma che il corretto e puntuale adempimento degli obblighi di mantenimento derivanti dalla sentenza di separazione o divorzio determinerebbe il venir meno del presupposto per la garanzia ipotecaria e, dunque, ne conseguirebbe il diritto dell’interessato ad ottenere dal giudice l’emanazione di un ordine di cancellazione.

A tal proposito, gli Ermellini affermano come sia necessario svincolarsi dalla lettura meramente testuale della norma, andando, invece a ricercare un autonomo significato normativo, attraverso una lettura in chiave sistematica. Secondo tale interpretazione, la disposizione deve essere letta nel quadro delle complessive tutele apprestate per garantire il credito del coniuge: le garanzie reali, personali, nonché i versamenti diretti da parte del datore di lavoro sono tutti strumenti idonei a garanzia dei crediti alimentari solo se ricorre l’effettivo e/o il pericolo di inadempimento. Pertanto, l’iscrizione ipotecaria non può ritenersi svincolata da tali presupposti, in quanto, si finirebbe per regolamentarla in maniera differente rispetto alle altre forme di garanzia.

Coerentemente con il percorso logico-giuridico effettuato, la Corte enuncia il principio di diritto per cui: “in tema di iscrizione ipotecaria, il giudice avanti al quale è proposta una istanza di cancellazione dell’ipoteca, disposta ai sensi dell’art. 156, 5 comma, c.c., è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell’obbligato e a disporre, in mancanza, l’emanazione del corrispondente ordine di cancellazione, ai sensi dell’art. 2884 c.c.”.

Tale sentenza segna un punto di svolta nell’interpretazione dell’istituto, consolidando l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, che àncora l’iscrizione ipotecaria alla sussistenza dell’inadempimento o del pericolo di inadempimento.

Sul punto, infatti, in giurisprudenza non vi era una visione univoca, sussistendo anche un diverso ed opposto orientamento affermato dalla Corte d’Appello di Milano nella sent. 1154/2020.

In un precedente articolo – pubblicato sul nostro sito in data 25 ottobre 2021 – veniva appunto commentato il provvedimento della Corte d’Appello di Milano nel quale si affermava il principio per cui la garanzia ipotecaria poteva ritenersi svincolata dalla sussistenza dell’inadempimento o del pericolo di inadempimento. Secondo il precedente orientamento, quindi, per l’iscrizione di ipoteca a garanzia dei crediti alimentari sarebbe stata sufficiente la sola emissione del provvedimento, non essendo richiesto alcun altro presupposto.

Tale orientamento – il quale apriva la strada per un utilizzo più sicuro e semplice dello strumento di garanzia – deve ad oggi ritenersi superato dal nuovo principio di diritto enunciato dalla Cassazione e dal testo normativo post-riforma Cartabia.

Per un maggiore approfondimento sul precedente orientamento si consiglia la lettura di questo articolo.

Profili fiscali:

In merito alla cancellazione delle iscrizioni effettuate a seguito di sentenza di separazione o divorzio (quali possono essere: ipoteca; sequestro; assegnazione della casa coniugale), uno dei temi che maggiormente viene in rilievo attiene ai profili fiscali. Sul punto si ricorda, come trattato nel contributo sul nostro sito datato 25 ottobre 2021 e precedentemente richiamato, che l’art. 19 della legge n. 74 del 1987 dispone che tutti i provvedimenti relativi alla separazione o al divorzio siano esenti dal pagamento dell’imposta di bollo, di registro o di altre tasse.

La Corte Costituzionale ha interpretato tale norma nel senso di ritenere il beneficio fiscale, con riferimento agli atti del giudizio divorzile e del giudizio di separazione, è rispondente all’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale e finalizzato a favorire e promuovere nel breve tempo una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni, che gravano sul coniuge nel cui interesse è previsto il beneficio stesso.

La questione che si pone è se tali esenzioni possano applicarsi anche agli atti di cancellazione di iscrizioni disposte per ottemperare agli obblighi previsti nei provvedimenti di separazione o divorzio.

Seppur a rigor di logica potrebbe darsi risposta affermativa, l’Agenzia delle Entrate in diversi pareri ha negato la possibilità di applicare le esenzioni previste dall’art. 19 della legge n. 74 del 1987 anche a tale atto, chiarendo come qualsiasi atto di cancellazione di iscrizione originata da sentenza di separazione o divorzio sia assoggettato ad imposizione fiscale.

Un primo e recente parere è stato dato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 39/2020 sul tema relativo alla cancellazione di trascrizione dell’assegnazione della casa coniugale.

Nel caso di specie con il verbale di separazione l’istante otteneva l’assegnazione in godimento di un appartamento di proprietà del coniuge, successivamente con la sentenza di divorzio veniva posto l’obbligo a carico dell’istante di rinuncia all’assegnazione della casa e alla cancellazione della trascrizione nel momento in cui avesse lasciato l’appartamento. Al rilascio dell’appartamento veniva posto all’Agenzia delle Entrate il quesito circa la possibilità di beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 19 della l. 74/1987 per gli adempimenti di registrazione e di annotamento di cancellazione della trascrizione, considerando che tali obblighi erano previsti nella stessa sentenza di divorzio.

L’Agenzia delle Entrate ha negato questa possibilità, sulla base delle seguenti argomentazioni:

  • In primo luogo, l’art. 19 è una norma che investe le convenzioni patrimoniali che hanno origine unicamente nella separazione e nel divorzio, operando esclusivamente in relazione alle attribuzioni patrimoniali funzionalmente connesse alla risoluzione della crisi della famiglia, che rappresenta il loro elemento qualificante. L’esenzione di cui all’articolo 19 ha la sua ratio nell’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l’imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale.
  • In secondo luogo, l’atto unilaterale di rinuncia e la relativa e susseguente cancellazione della trascrizione è espressione della libera volontà dell’istante e come tale non è collegato all’adempimento degli obblighi derivanti dal procedimento di scioglimento del matrimonio.

In due ulteriori pareri (del 08.04.2019 e del 21.12.2018), l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla possibilità di applicare l’esenzione fiscale all’atto di cancellazione di ipoteca iscritta a seguito di provvedimento di separazione o divorzio.

In entrambi i casi l’AdE negava la possibilità di applicare l’esenzione, ritenendo che l’atto di rinuncia e i conseguenti adempimenti fiscali non fossero funzionalmente connessi alla risoluzione della crisi coniugale, in quanto la cancellazione di ipoteca interviene in un momento successivo rispetto al momento della separazione o del divorzio; di conseguenza, non potendo trovare la propria causa giuridica nella sistemazione dei rapporti tra i coniugi non può fruire dell’agevolazione.

Oltre a ciò, l’AdE sottolinea come l’atto di cancellazione non rientra nel novero degli atti tassativamente indicati dall’art. 19 e questa, in quanto norma agevolativa, non è suscettibile di interpretazione analogica.

Conclusioni:

Alla luce di tutto quanto esaminato emerge come il soggetto interessato che abbia visto i suoi beni ipotecati può richiedere, qualora abbia ottemperato correttamente e puntualmente agli obblighi di mantenimento, la cancellazione di ipoteca. La garanzia ipotecaria è strettamente connessa al presupposto dell’inadempimento e dunque, qualora il debitore provi di aver adempiuto correttamente, viene meno anche tale presupposto.

Tuttavia, il richiedente la cancellazione non sarà esentato dal pagamento dei tributi, dovendo, al contrario, farsi carico degli oneri fiscali e pagare l’imposta ipotecaria nella misura ordinaria dello 0,50%.

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